IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Viste le istanze presentate da: U.B.A.E. - Arab Italien Bank S.p.a. - Roma; Arab Bank PLC - Roma; Arab Banking Corporation - Milano, tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 dei citati decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge del 4 agosto 1990, n. 216 e del 6 agosto 1990, n. 220, l'U.B.A.E. - Arab Italian Bank S.p.a., la filiale di Roma dell'Arab Bank PLC e la filiale di Milano dell'Arab Banking Corporation sono autorizzate, a far tempo dalle date di entrata in vigore dei richiamati decreti-legge, a continuare il normale svolgimento della attivita' bancaria, salvo le limitazioni di cui ai commi seguenti. 2. Nei confronti delle banche indicate al comma 1 resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul fondo di dotazione, sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione, qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq. 3. Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990. 4. Le banche suindicate dovranno dare tempestiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonche' di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi che assumano rilevanza ai fini dei decreti-legge richiamati in premessa. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS