IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di agraria; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 555 a 568 relativi alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia sono soppressi. Dopo l'art. 554 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia. Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia Art. 555. - E' istituita la scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia presso l'Universita' di Torino. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati una specifica preparazione nel settore viticolo ed enologico. La scuola rilascia il titolo di specialista in viticoltura ed enologia. Art. 556. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 557. - Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di agraria dell'Universita' di Torino. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 558. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in economia e commercio, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze naturali, in scienze biologiche, in agricoltura tropicale e sub-tropicale, in scienze forestali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 559. - Le materie d'insegnamento, tutte semestrali, sono le seguenti: 1 Anno: 1) viticoltura generale; 2) biologia viticola; 3) chimica enologica; 4) esercitazioni di chimica enologica; 5) microbiologia enologica; 6) esercitazioni di microbiologia enologica; 7) costruzioni enologiche; 8) meccanica enologica; 9) legislazione viticolo-enologica; 10) economia del mercato vitivinicolo; 11) degustazione, ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: 1) ampelografia; 2) tecnica viticola; 3) esercitazioni di tecnica viticola; 4) tecnologia enologica; 5) esercitazioni di tecnologia enologica; 6) meccanizzazione della viticoltura; 7) patologia viticola; 8) zoologia viticola; 9) organizzazione aziendale; 10) tecniche di mercato, ed inoltre due corsi opzionali. Elenco corsi opzionali: 1) acarologia agraria; 2) agrometeorologia; 3) analisi contabile in agricoltura; 4) antiparassitari agricoli; 5) applicazioni fitoiatriche; 6) biotecnologia delle fermentazioni; 7) chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori; 8) chimica delle fermentazioni; 9) chimica e tecnologia degli aromi alimentari; 10) climatologia; 11) controllo delle attivita' vegetative e riproduttive in arboricoltura; 12) cooperazione ed associazione in agricoltura; 13) danni alle colture da avversita' atmosferiche; 14) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; 15) diagnostica e terapia fitovirologica; 16) diserbanti; 17) ecofisiologia vegetale; 18) entomologia viticola; 19) enzimologia; 20) epidemiologia e previsione delle malattie delle piante; 21) fertilita' del suolo e nutrizione delle piante; 22) finanziamento e credito in agricoltura; 23) fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli; 24) fitoiatria; 25) fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura; 26) genesi, classificazione e cartografia dei suoli; 27) irrigazione e drenaggio; 28) lotta alle malerbe; 29) lotta biologica e integrata; 30) lotta biologica e integrata alle ampelopatie; 31) lingua francese; 32) lingua inglese; 33) lingua spagnola; 34) metodi alternativi di lotta alle ampelopatie; 35) metodologia statistica e sperimentale in agricoltura; 36) metodologie avanzate di selezione genetica; 37) nematologia agraria; 38) sistemazioni idrauliche e difesa del suolo; 39) tecnica vivaistica; 40) tecniche di lotta biologica; 41) tecnologia delle bevande alcooliche; 42) tecnologia delle fermentazioni; 43) tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta; 44) virologia vegetale. Art. 560. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 561. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 30 giugno 1990 Il rettore: DIANZANI