AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 (a) , sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 (b) , relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 (c) , destinato al finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d) , in misura pari a 1 punto percentuale. 2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 (a) , sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 (b) , relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 (c) , destinato al finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934 (e) , in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), in misura pari a 5,50 punti percentuali. 3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, e' concessa per ogni mensilita' una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), pari a: a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 (a) ; b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (f). 4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni mensilita' sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (f). 5. Per le donne assunte con contratto di lavoro, a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (g), successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilita' sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f). 6. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilita' sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f). 7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto. 8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (h), relativamente alle riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (h), relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo. (( 9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del )) (( Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, )) (( sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire )) (( 2.181 miliardi per l'anno 1991; quelle conseguenti alla )) (( riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette )) (( disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, )) (( rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; )) (( l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' )) (( valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990. )) (( 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente )) (( articolo, valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in )) (( lire 1.877 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini )) (( del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, )) (( all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere )) (( relativo ai periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si )) (( provvedera' ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), )) (( della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge )) (( 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del comma 5 dell'articolo )) (( medesimo (i) . )) 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n. 3/1990 e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 54/1960 (Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori) e' il seguente: "Art. 2. - Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente, in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione". (c) La legge n. 307/1956 reca: (Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonche' per gli assegni familiari per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani). Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie. Tale contributo e' accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalita' previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso e' determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani". (d) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, n.d.r. ), e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva e' ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti". (e) Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 934/1966 (Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie) prevede che: "A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, e' dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (il contributo a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e' ora riscosso dall'INPS, n.d.r. )". (f) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". (g) Il D.L. n. 536/1987 reca: "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS". Il comma 1 dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale a sua volta richiama precedenti norme, dalle quali si ricava che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono: le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonche' le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica; le imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; le imprese armatoriali; le imprese alberghiere; le aziende termali; i pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; le agenzie di viaggio; i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; i datori di lavoro del settore dell'agricoltura. Il comma 7 del medesimo art. 1 e' cosi' formulato: "7. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, (imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, n.d.r. ), ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni (imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili, condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali, n.d.r. ), e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (v. in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1, n.d.r. ), ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e' concessa, per ogni mensilita', fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (v. precedente nota (d), n.d.r. ), di L. 43.000 per ogni dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1 gennaio 1988". (h) I commi da 7 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, recante: "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati" (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1990), cosi' dispongono: "7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternita' dovuti. 8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attivita' in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attivita' lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili. 9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso. 11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali. 12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento". (i) Si trascrive il testo vigente dall'art. 11, commi 3, lettera d), e 5 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: ( omissis ); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria". "5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente". Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n. 3/1990 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno) e' il seguente: "1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 e' concessa una riduzione, per la dodicesima mensilita' relativa all'anno 1989 e per ogni mensilita' fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a: a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonche' delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art.3- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, di ogni altra impresa con piu' di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane". Per opportuna conoscenza si trascrive il testo delle disposizioni sopra richiamate (per il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 si veda la nota (d) all'art. 1 e per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota (f) al medesimo art. 1): - Il comma 4 dell'art. 41 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 16/1987, prevede che: "L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino". - La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". - La legge n. 377/1976 reca: "Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di societa' consortili". - La legge n. 127/1971 reca: "Modifiche al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione". - Il testo dell'art. 3- bis del D.L. n. 20/1979 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi) e' il seguente: "Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale". - Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato: "Art. 22. - Le funzioni amministrative relative alla materia 'beneficienza pubblica' concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziali".