AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese,  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge 21 marzo 1990, n. 52 (a) , sono esonerate dal versamento
del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  2  febbraio  1960, n. 54 (b) , relativo all'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi,  in  misura  pari  a  1,66  punti
percentuali,  del  contributo  di  cui  all'articolo 2 della legge 14
aprile 1956, n. 307 (c) , destinato al finanziamento delle  finalita'
del  soppresso  Ente  nazionale  per  l'assistenza  agli  orfani  dei
lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali,  e  del
contributo  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (d) , in misura pari a 1 punto percentuale.
  2.  Le  imprese  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge 21 marzo 1990, n. 52 (a) , sono esonerate dal versamento
del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  2  febbraio  1960, n. 54 (b) , relativo all'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi,  in  misura  pari  a  1,66  punti
percentuali,  del  contributo  di  cui  all'articolo 2 della legge 14
aprile 1956, n. 307 (c) , destinato al finanziamento delle  finalita'
del  soppresso  Ente  nazionale  per  l'assistenza  agli  orfani  dei
lavoratori italiani, in misura pari a  0,16  punti  percentuali,  del
contributo  di  cui  all'articolo  1,  secondo  comma, della legge 24
ottobre 1966, n. 934 (e) , in misura pari a 0,20 punti percentuali, e
del  contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (d), in misura pari a 5,50 punti percentuali.
  3.  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al 1› giugno 1990 e
fino a tutto il periodo di paga in corso  al  30  novembre  1990,  e'
concessa  per  ogni  mensilita' una riduzione sul contributo a carico
del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge  11
marzo 1988, n. 67 (d), pari a:
    a)  lire  21.000  per  ogni  dipendente  delle  imprese  indicate
nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  20  gennaio
1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990,
n. 52 (a) ;
    b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (f).
  4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1› giugno  1990  e  fino  a
tutto  il  periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione
per ogni mensilita' sul contributo di cui all'articolo 10,  comma  1,
della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  (d),  di lire 85.000 per ogni
dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i  datori  di  lavoro  del
settore  agricolo  operanti  nei  territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (f).
  5.   Per  le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro,  a  tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   29   febbraio   1988,   n.   48   (g),
successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero
dei lavoratori occupati alla medesima data, e' concessa fino a  tutto
il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire
56.000 per ogni mensilita' sul contributo  a  carico  del  datore  di
lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (f).
  6.  Per  i  nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte
delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30  novembre  1988
con  contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto  il
periodo  di  paga  in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire
56.000 per ogni mensilita' sul contributo  a  carico  del  datore  di
lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (f).
  7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono
concessi per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi  per  ciascun
dipendente assunto.
  8.  Restano  ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e
8,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (h), relativamente
alle riduzioni di cui ai  commi  3,  4,  5  e  6,  restano  ferme  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
richiamato decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (h), relativamente
agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.
(( 9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del        ))
(( Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2,  ))
(( sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire  ))
(( 2.181 miliardi per l'anno 1991; quelle conseguenti alla         ))
(( riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette   ))
(( disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi,              ))
(( rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi;      ))
(( l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e'         ))
(( valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990.                  ))
(( 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente          ))
(( articolo, valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in  ))
(( lire 1.877 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante       ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini    ))
(( del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato   ))
(( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,         ))
(( all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere     ))
(( relativo ai periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si     ))
(( provvedera' ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),     ))
(( della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge  ))
(( 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del comma 5 dell'articolo  ))
(( medesimo    (i) .                                               ))
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere  a), b) e c),
          del D.L. n. 3/1990 e' riportato in appendice.
             (b)   Il   testo  dell'art.  2  del  D.P.R.  n.  54/1960
          (Determinazione delle misure del contributo  per  il  Fondo
          per  l'adeguamento  delle  pensioni  e  per l'assistenza di
          malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per  le
          assicurazioni   obbligatorie   contro   la   disoccupazione
          involontaria e contro la  tubercolosi,  dovuti  per  l'anno
          1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Le  misure  dei contributi integrativi per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro   la   disoccupazione
          involontaria  e  per l'assicurazione obbligatoria contro la
          tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori  di  lavoro,
          sono  stabilite,  rispettivamente,  in ragione del 2,30 per
          cento e del 2 per cento della retribuzione".
             (c)   La  legge  n.  307/1956  reca:  (Determinazione  o
          modificazione delle misure dei contributi e  delle  tariffe
          dei   premi  per  le  assicurazioni  sociali  obbligatorie,
          nonche' per gli assegni familiari per la  integrazione  dei
          guadagni  degli  operai  dell'industria  e per l'assistenza
          agli orfani dei lavoratori italiani). Si trascrive il testo
          del relativo art. 2:
             "Art.   2.  -  Per  assicurare  all'Ente  nazionale  per
          l'assistenza  degli  orfani  dei  lavoratori  italiani   il
          finanziamento  necessario per l'attuazione dei propri scopi
          istituzionali,  si  provvede  oltre  che  con  i  mezzi   e
          contributi  stabiliti  dalle vigenti disposizioni di legge,
          con un contributo  integrativo  di  quello  base,  previsto
          dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n.
          860, dovuto dai datori di  lavoro  soggetti  al  contributo
          stesso,  da  calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per
          cento sugli elementi di retribuzione  costituenti  la  base
          imponibile  ai  fini  della  determinazione  dei contributi
          dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.
             Tale  contributo  e'  accertato e riscosso dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalita'
          previste   per   i  contributi  integrativi  relativi  alle
          assicurazioni  sociali  obbligatorie.  Per  il  periodo  di
          cinque  anni  dall'entrata  in vigore della presente legge,
          esso e' determinato annualmente, salvo quanto disposto  dal
          precedente  art. 1, comma terzo, con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro  e
          la  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per il
          tesoro, in relazione alle esigenze  di  gestione  dell'Ente
          nazionale  per  l'assistenza  agli  orfani  dei  lavoratori
          italiani".
             (d)  Il  comma  1  dell'art.  10  della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988)  prevede  che:  "A  decorrere  dal
          periodo  di  paga  in  corso al 1› gennaio 1988 la quota di
          contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale  di  cui  all'art.  31,  comma  1, della legge 28
          febbraio 1986, n. 41 (trattasi della  quota  di  contributo
          per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i
          lavoratori  dipendenti  di  tutti  i  settori,  pubblici  e
          privati,  n.d.r. ), e' stabilita nella misura del 10,65 per
          cento, di cui il 9,60 per cento  a  carico  dei  datori  di
          lavoro   e   l'1,05  per  cento  a  carico  dei  lavoratori
          dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre
          1988,  l'aliquota  contributiva  e'  ridotta  al  10,50 per
          cento, di cui il 9,60 per cento  a  carico  dei  datori  di
          lavoro  e  lo  0,90  per  cento  a  carico  dei  lavoratori
          dipendenti".
             (e) Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 934/1966
          (Provvedimenti   relativi   alla   gestione   dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione contro le malattie) prevede
          che: "A decorrere dal periodo di paga  corrente  alla  data
          del  1›  settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento
          delle retribuzioni di cui all'art. 1,  terzo  comma,  della
          legge  31  dicembre  1961,  n.  1443, e all'art. 20, ultimo
          comma, della legge 12 agosto 1962, n.  1338,  applicato  in
          addizionale  al  contributo a carico dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori  per  il  fondo  per  l'adeguamento   delle
          pensioni,    e'    dovuto   a   favore   dell'assicurazione
          obbligatoria  contro  le  malattie  gestita   dall'Istituto
          nazionale   per  l'assicurazione  contro  le  malattie  (il
          contributo a favore dell'assicurazione obbligatoria  contro
          le malattie e' ora riscosso dall'INPS, n.d.r. )".
             (f)   L'art.   1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978, e' cosi' formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di
          Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei
          comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
             (g)  Il  D.L.  n.  536/1987 reca: "Fiscalizzazione degli
          oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi  contributivi   nel
          Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in crisi e norme in
          materia di organizzazione dell'INPS". Il comma 1  dell'art.
          1  proroga  al  31  dicembre  1986  talune disposizioni del
          decreto-legge  3  luglio  1986,  n.  328,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale
          a sua volta  richiama  precedenti  norme,  dalle  quali  si
          ricava  che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono:
              le   imprese  industriali  ed  artigiane  operanti  nei
          settori manufatturieri ed  estrattivi  nonche'  le  imprese
          impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla
          classificazione   delle   attivita'   economiche   adottata
          dall'Istituto centrale di statistica;
              le   imprese   iscritte   nell'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge
          6 giugno 1974, n. 298;
              le imprese armatoriali;
              le imprese alberghiere;
              le aziende termali;
              i   pubblici  esercizi,  ivi  comprese  le  imprese  di
          esercizio delle sale cinematografiche;
              le agenzie di viaggio;
              i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui
          alla legge 17 maggio  1983,  n.  217,  e  loro  consorzi  e
          societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di
          cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377;
              i datori di lavoro del settore dell'agricoltura.
             Il comma 7 del medesimo art. 1 e' cosi' formulato: "7. A
          favore delle imprese commerciali di cui all'art.  4,  comma
          19,   del   decreto-legge   12   settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, (imprese commerciali considerate tali ai fini
          dell'inquadramento  previdenziale  ed  assistenziale,   con
          esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto
          1977, n. 573, n.d.r. ), ed all'art. 1 della legge 8  agosto
          1977,   n.   573,   e   successive  modificazioni  (imprese
          commerciali, loro consorzi e societa' consortili,  condotte
          anche   in   forma  cooperativa,  considerate  esportatrici
          abituali, n.d.r. ), e degli enti, fondazioni e associazioni
          senza   fine   di   lucro   che   erogano   le  prestazioni
          assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (v. in appendice il
          riferimento  alla  nota  (a)  all'art.  1,  n.d.r.  ),  ivi
          comprese   le   istituzioni   pubbliche   di  assistenza  e
          beneficenza, e' concessa, per ogni  mensilita',  fino  alla
          dodicesima  compresa,  una  riduzione sul contributo di cui
          all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41
          (v.  precedente  nota (d), n.d.r. ), di L.  43.000 per ogni
          dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo  di
          paga al 1› gennaio 1988".
             (h)  I commi da 7 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989,
          recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  evasione
          contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento  dei
          patronati"  (testo  coordinato  nella  Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  n.  17  del  22  gennaio  1990),  cosi'
          dispongono:
             "7.   Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano sino a concorrenza dell'importo  complessivo  dei
          contributi di malattia e di maternita' dovuti.
             8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di
          corresponsione di retribuzione per un  numero  di  giornate
          inferiore  al  mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del
          loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita  e,
          nel  caso  di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono
          attribuite per ogni ora di  attivita'  in  misura  pari  al
          quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette
          riduzioni  mensili  per  156,  entro  il   limite   massimo
          dell'importo  stesso.  La  predetta  diminuzione  non trova
          applicazione per i dipendenti con  contratto  di  lavoro  a
          tempo  parziale  che  prestino  attivita' lavorativa per un
          numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.
             9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano
          per i lavoratori che:
               a)   non   siano   stati   denunciati   agli  istituti
          previdenziali;
               b)  siano  stati  denunciati  con  orari o giornate di
          lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero  con
          retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma
          1;
               c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a
          quelle previste dall'art. 1, comma 1.
             10.  Le  disposizioni  di cui al comma 9 operano per una
          durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche  di
          una delle condizioni previste dal comma stesso.
             11.  Per  le  imprese  operanti  nei  territori indicati
          nell'art. 1 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche  ed
          integrazioni,  e  nell'art.  7  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre  1976,  n.  902,  e  successive
          modifiche  ed  integrazioni,  al  fine  di  salvaguardare i
          livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale
          di  riallineamento  alle  retribuzioni  di  cui all'art. 1,
          comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa,
          anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera
          c) del comma 9. Tale sospensione e'  disposta  con  decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il   Ministro   del   tesoro,   sentite   le
          confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative, nei
          limiti della spesa prevista dal  presente  decreto  per  la
          fiscalizzazione degli oneri sociali.
             12.  Con  salvezza  delle situazioni di cui al comma 11,
          per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni  di  cui  al
          presente  articolo  non  spettano altresi', a decorrere dal
          periodo di paga in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge di conversione del presente decreto, ai datori
          di  lavoro  che  non  diano  comunicazione   all'INPS   del
          contratto  collettivo  nazionale di lavoro, stipulato dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  da
          essi applicato.
             13.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          spettano,  sino  al  ripristino  dei  luoghi,   ovvero   al
          risarcimento  a  favore  dello  Stato, nel limite del danno
          accertato, per i lavoratori dipendenti  delle  aziende  nei
          confronti  dei  cui  titolari  o rappresentanti legali, per
          fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
          definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,
          commesse successivamente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,  e  che
          comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge
          8  luglio  1986,  n.  349;  ove  le  violazioni  comportino
          rilevante  danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente,
          puo'   disporre   la  sospensione  totale  o  parziale  del
          beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento".
             (i) Si trascrive il testo vigente dall'art. 11, commi 3,
          lettera d), e 5 della legge n. 468/1978 (Riforma di  alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio):
             "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              ( omissis );
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".
             "5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente".
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), del
          D.L.  n. 3/1990 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione
          degli  oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno)
          e' il seguente:
             "1.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga in corso al 1›
          dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al
          31 maggio 1990 e' concessa una riduzione, per la dodicesima
          mensilita' relativa all'anno 1989  e  per  ogni  mensilita'
          fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a
          carico del datore di lavoro di cui all'art.  10,  comma  1,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
               a)   L.  55.000  per  ogni  dipendente  delle  imprese
          industriali   ed    artigiane    operanti    nei    settori
          manufatturieri  ed estrattivi, delle imprese impiantistiche
          del    settore     metalmeccanico,     risultanti     dalla
          classificazione   delle   attivita'   economiche   adottata
          dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonche' delle imprese
          iscritte  nell'albo  degli  autotrasportatori  di  cose per
          conto terzi, di cui alla  legge  6  giugno  1974,  n.  298,
          secondo  un  rapporto  autista-dipendenti  che  non  superi
          quello fra trattore  e  veicoli  rimorchiati  indicato  dal
          comma  4  dell'art.  41  della legge 6 giugno 1974, n. 298,
          come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 6
          febbraio  1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 marzo 1987, n.  132;
               b)  ulteriori  L.  77.000  per  ogni  dipendente delle
          imprese di cui alla lettera a) operanti  nei  territori  di
          cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
               c)   L.  21.000  per  ogni  dipendente  delle  imprese
          alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi,
          ivi   comprese   le   imprese   di   esercizio  delle  sale
          cinematografiche; delle agenzie di viaggio;  dei  complessi
          turistico-ricettivi  dell'aria  aperta di cui alla legge 17
          maggio 1983,  n.  217,  e  dei  loro  consorzi  e  societa'
          consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla
          legge 10 maggio 1976, n. 377;  delle  imprese  commerciali,
          loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma
          cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17
          febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai
          sensi dell'art.3- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
          20,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 marzo
          1979, n. 92, di ogni altra impresa  con  piu'  di  quindici
          dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed
          assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza
          fini  di  lucro che erogano le prestazioni assistenziali di
          cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  ivi  comprese  le  istituzioni
          pubbliche  di  assistenza  e   beneficenza,   nonche'   dei
          concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio
          pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane".
             Per  opportuna  conoscenza  si  trascrive il testo delle
          disposizioni sopra richiamate (per il  testo  del  comma  1
          dell'art.  10  della  legge  n. 67/1988 si veda la nota (d)
          all'art. 1 e per il  testo  dell'art.  1  del  testo  unico
          approvato  con  D.P.R.  n.  218/1978 si veda la nota (f) al
          medesimo art. 1):
              -  Il  comma  4  dell'art.  41  della legge n. 298/1974
          (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per  conto  terzi,  disciplina degli autotrasporti di
          cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella  per
          i  trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma
          1  dell'art.  4  del  D.L.   n.   16/1987,   prevede   che:
          "L'immatricolazione  di  rimorchi  e  semirimorchi da parte
          delle  imprese  nonche'  da  parte  dei  consorzi  e  delle
          cooperative  di  cui  al comma 3 e' subordinata al rispetto
          del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati  per
          ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo  al  loro
          traino".
              -  La  legge  n.  217/1983  reca:  "Legge quadro per il
          turismo  e   interventi   per   il   potenziamento   e   la
          qualificazione dell'offerta turistica".
              -  La  legge  n.  377/1976  reca:  "Modificazioni della
          disciplina del codice civile  in  tema  di  consorzi  e  di
          societa' consortili".
              -  La  legge n. 127/1971 reca: "Modifiche al D.L.C.P.S.
          14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con  legge  8  maggio
          1949,  n.  285,  e  ratificato  con ulteriori modificazioni
          dalla  legge  2   aprile   1951,   n.    302,   concernente
          provvedimenti per la cooperazione".
             - Il testo dell'art. 3- bis del D.L. n. 20/1979 (Proroga
          al  30  giugno  1979   delle   disposizioni   relative   al
          contenimento  del costo del lavoro nonche' norme in materia
          di obblighi contributivi) e' il seguente:
             "Art.  3-bis.  - Con effetto dal 1› aprile 1979, ai fini
          della  applicazione  del  presente  decreto,  si  considera
          esportatore  abituale  giusta  la  dizione  contenuta nella
          legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno  o  nella  media
          del  triennio  solare precedente ha effettuato esportazioni
          per   un   ricavo   complessivo,   tenendo   conto    anche
          dell'esportazione    effettuata    tramite   commissionari,
          superiore rispettivamente al 40  e  al  30  per  cento  del
          volume   d'affari  determinato  a  norma  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive  modificazioni,  con  esclusione  dell'ammontare
          delle cessioni di beni in  transito  depositati  in  luoghi
          soggetti a vigilanza doganale".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 22 del D.P.R. n.
          616/1977,  relativo  all'attuazione  della  delega  di  cui
          all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975, n. 382, per il
          trasferimento  e  la  delega  alle  regioni   di   funzioni
          amministrative dello Stato:
             "Art.  22.  -  Le  funzioni amministrative relative alla
          materia  'beneficienza  pubblica'   concernono   tutte   le
          attivita'   che   attengono,  nel  quadro  della  sicurezza
          sociale, alla predisposizione  ed  erogazione  di  servizi,
          gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in
          denaro che in natura, a favore dei singoli,  o  di  gruppi,
          qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
          destinatari, anche quando si tratti di forme di  assistenza
          a  categorie  determinate,  escluse  soltanto  le  funzioni
          relative   alle   prestazioni    economiche    di    natura
          previdenziali".