IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente  operazioni  di  investimenti  di  capitali  nonche'   di
reimpiego  di  capitali  di  titoli  nominativi  rimborsabili, di cui
all'art.  2  della  legge  6  agosto  1966,  n.  651,  in  base  alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343  ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74.
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Visto  il  proprio decreto 22 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1990, con il quale e'  stata  disposta
l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni del Tesoro poliennali
12,50% - 1› settembre 1990/1994;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali   12,50%   -   1›  settembre  1990/1994,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro
poliennali 12,50% - 1› settembre 1990/1994 per  un  importo  di  lire
1.500  miliardi  nominali,  allo  stesso prezzo fisso di emissione di
lire 96,25%, ed alle medesime altre condizioni e  modalita'  previste
dal  decreto  ministeriale  22 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1990.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 17  del  predetto  decreto  ministeriale  22  agosto  1990,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate il 1› marzo ed il 1› settembre di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1› settembre 1990/1994.