IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973, n. 876, recante aumento della
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della  Banca  europea
per gli investimenti;
  Visto  in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda
la garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del  capitale,  per  il
pagamento  degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da
contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici  per  destinarne
il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio
di  competenza  della  Cassa  per   il   Mezzogiorno,   nel   settore
industriale,  nel  settore  delle  infrastrutture e dei servizi ed in
quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6  ottobre
1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresi' che gli
istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre  i  prestiti  di  cui
sopra  saranno  designati,  su  domanda degli stessi, con decreto del
Ministro del tesoro;
  Vista  la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32,
che ha esteso le garanzie statali previste dal citato  art.  3  della
legge   27   dicembre   1973,  n.  876,  a  tutte  le  operazioni  di
finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura,  dalla  Banca
europea  per  gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di
Roma, a favore di  enti  pubblici  nonche'  di  istituti  autorizzati
all'esercizio del credito agrario;
  Vista  la domanda in data 12 aprile 1990 con la quale la Bayerische
Vereinsbank, filiale di Milano, ha chiesto  di  essere  abilitata  ad
effettuare le operazioni finanziarie suddette;
  Ritenuto che si possa provvedere in merito;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  Bayerische  Vereinsbank,  filiale  di  Milano,  e'  abilitata a
contrarre prestiti con la B.E.I.:
    A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative
da  realizzare  nel  territorio  di  competenza  dell'ex Cassa per il
Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture
e  dei  servizi  ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2
della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;
    B)  ai  sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per
destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.