IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130; Visto il decreto 27 aprile 1990 relativo alla determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990; Riconosciuta l'opportunita' di dare corso sul territorio nazionale ad una sperimentazione di videotelefonia della durata di diciotto mesi tra posti telefonici pubblici statali; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di diciotto mesi l'utente puo' effettuare, utilizzando la rete fonia-dati, comunicazioni di videotelefonia consistenti nello scambio bidirezionale contemporaneo di informazioni videotelefoniche tra cabine appositamente attrezzate in posti telefonici pubblici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 2. Nel periodo iniziale le sedi ove e' possibile ottenere tale prestazione sono: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.