IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  7  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
modificato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;
  Visto  il decreto 27 aprile 1990 relativo alla determinazione delle
tariffe dovute per le prestazioni  della  rete  pubblica  fonia-dati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990;
  Riconosciuta  l'opportunita' di dare corso sul territorio nazionale
ad una sperimentazione di videotelefonia  della  durata  di  diciotto
mesi tra posti telefonici pubblici statali;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e per la
durata di diciotto mesi l'utente puo' effettuare, utilizzando la rete
fonia-dati, comunicazioni di videotelefonia consistenti nello scambio
bidirezionale  contemporaneo  di  informazioni  videotelefoniche  tra
cabine   appositamente   attrezzate   in  posti  telefonici  pubblici
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
  2.  Nel  periodo  iniziale  le  sedi ove e' possibile ottenere tale
prestazione sono: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze,  Genova,  Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.