IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto  l'art.  28 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
                              E M A N A
                       il seguente regolamento
per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del Consiglio consultivo
degli utenti:
                               Art. 1.
          Attribuzioni del Consiglio consultivo degli utenti
  1.  L'attivita' istituzionale del Consiglio consultivo degli utenti
ha ad oggetto tutte le questioni inerenti alla tutela degli interessi
degli utenti, aventi rilevanza collettiva, nei confronti dei mezzi di
comunicazione  radiotelevisiva,   con   particolare   riguardo   alla
valorizzazione  del  ruolo  dei cittadini quali soggetti partecipi di
processi comunicativi, al rapporto fra  l'offerta  e  la  domanda  di
informazione, anche con riferimento a specifiche esigenze, di rilievo
sociale, di determinate fasce di utenza.
  2.  Nello svolgimento dei propri compiti il Consiglio si propone la
finalita'  di  dare   attuazione   alle   istanze   democratiche   di
salvaguardia   della   dignita'   umana   nell'ambito   del   sistema
comunicativo, del  pluralismo,  della  obiettivita',  completezza  ed
imparzialita'  dell'attivita'  informativa  esplicata  attraverso  il
mezzo radiotelevisivo, dell'apertura alle diverse opinioni,  tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose.
  3.  Precipuamente il Consiglio si ispira ai precetti costituzionali
in materia di liberta' e diritti di informazione, ai principi  insiti
sia nella legislazione nazionale sul sistema radiotelevisivo pubblico
e privato sia nella  normativa  e  nelle  direttive  della  Comunita'
europea,  nonche'  ai  criteri  fondamentali  derivanti dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela del consumatore.
  4.  Il  Consiglio  esprime,  su  richiesta  del  Garante  o  di sua
iniziativa, pareri aventi specifico  riferimento  ai  principi  e  ai
valori  culturali  e  sociali  di  cui e' portatrice la collettivita'
degli utenti e in tale ambito puo' autonomamente formulare proposte e
raccomandazioni.
  5.  Il Garante puo' affidare al Consiglio, nelle materie attribuite
alla competenza di tale organo, lo studio di particolari questioni  e
la formulazione di analisi a carattere progettuale.
          AVVERTENZA:
             Le designazioni nel termine indicato all'art. 3 dovranno
          pervenire al Garante per la radiodiffusione e l'editoria al
          seguente indirizzo:
              Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per
                                   l'editoria
                        Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 28 della legge n. 223/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  28  (Consiglio  consultivo degli utenti). - 1. E'
          istituito  presso  l'Ufficio  del  Garante   un   Consiglio
          consultivo  degli  utenti  composto  da membri nominati dal
          Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie
          di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle
          competenze in  materia  di  difesa  degli  interessi  degli
          utenti.
             2.  Il  Garante  e' tenuto ad emanare un regolamento che
          detti i criteri attraverso cui procedere  alla  nomina  dei
          rappresentanti  di  cui  al  comma 1 fissando il numero dei
          consiglieri e le norme di funzionamento".