IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto l'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); E M A N A il seguente regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti: Art. 1. Attribuzioni del Consiglio consultivo degli utenti 1. L'attivita' istituzionale del Consiglio consultivo degli utenti ha ad oggetto tutte le questioni inerenti alla tutela degli interessi degli utenti, aventi rilevanza collettiva, nei confronti dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo dei cittadini quali soggetti partecipi di processi comunicativi, al rapporto fra l'offerta e la domanda di informazione, anche con riferimento a specifiche esigenze, di rilievo sociale, di determinate fasce di utenza. 2. Nello svolgimento dei propri compiti il Consiglio si propone la finalita' di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignita' umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettivita', completezza ed imparzialita' dell'attivita' informativa esplicata attraverso il mezzo radiotelevisivo, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose. 3. Precipuamente il Consiglio si ispira ai precetti costituzionali in materia di liberta' e diritti di informazione, ai principi insiti sia nella legislazione nazionale sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato sia nella normativa e nelle direttive della Comunita' europea, nonche' ai criteri fondamentali derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela del consumatore. 4. Il Consiglio esprime, su richiesta del Garante o di sua iniziativa, pareri aventi specifico riferimento ai principi e ai valori culturali e sociali di cui e' portatrice la collettivita' degli utenti e in tale ambito puo' autonomamente formulare proposte e raccomandazioni. 5. Il Garante puo' affidare al Consiglio, nelle materie attribuite alla competenza di tale organo, lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale. AVVERTENZA: Le designazioni nel termine indicato all'art. 3 dovranno pervenire al Garante per la radiodiffusione e l'editoria al seguente indirizzo: Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 28 della legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 28 (Consiglio consultivo degli utenti). - 1. E' istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti. 2. Il Garante e' tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento".