IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 23 marzo, 11 maggio, 21 luglio, 28 agosto, 30 ottobre, 20 dicembre 1989, 13 e 19 febbraio 1990 presentate dalla Riunione Adriatica di sicurta' S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonche' di specifici tassi di premio; Viste le lettere 2 e 3 agosto, 17 novembre 1989, 8 febbraio, 23 e 28 marzo, 30 aprile, 11 e 29 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Riunione Adriatica di sicurta' S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe RXV Cost assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe RXV assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe RXII u assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) condizioni di applicazione aggiuntive, per assicurati di sesso femminile da utilizzare per le tariffe in forma mista con terminal bonus, a premio annuo costante ed a premio annuo crescente (tariffe al tasso tecnico 0% e 3%); 11) tariffa RXII (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile; 12) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11), comprensive della clausola di rivalutazione; 13) tariffa RXII cost (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante; 14) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13), comprensive della clausola di rivalutazione; 15) tariffa RXII (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile; 16) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15), comprensive della clausola di rivalutazione; 17) tariffa RXII Cost (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante; 18) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 17), comprensive della clausola di rivalutazione; 19) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 11) e 15); 20 condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai punti 13) e 17); 21) sfere di applicazione dei tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 11), 13), 15), 17), per durate dell'assicurazioneinferiori a dieci anni; 22) tariffa GXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali 12 dicembre 1985 e 10 ottobre 1986); 23) tariffa GXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono quelli dell'analoga tariffa GXII u allorquando il premio unico corrisposto acceda l'importo di L. 5.000.000 (in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali 12 dicembre 1985 e 10 ottobre 1986); 24) condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u e GXII u coll (in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 10 ottobre 1986); 25) condizioni di applicazione delle suddette tariffe GXII u e GXII u coll; 26) tariffa MXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988); 27) tariffa MXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa MXII u allorquando il premio unico corrisposto ecceda l'importo di lire 5.000.000 (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988); 28) condizioni speciali di polizza delle tariffe MXII u e MXII u coll (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 9 novembre 1988); 29) condizioni di applicazione delle suddette tariffe MXII u e MXII u coll; 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio o prestazione espressi in marchi tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in dollari USA), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 36) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in dollari USA, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espresse in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 aprile 1986; 41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII DEM - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII CHF - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII USD - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII JPY - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost ECU - assicurazione mista a premio annuo costante con premio e prestazioni espressi in ECU - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 febbraio 1989; 46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost DEM - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost CHF - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost USD - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost JPY - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 aprile 1986; 51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989; 54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u JPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989. I tassi di premio e le condizioni di applicabilita' da adottare nelle tariffe di cui ai punti 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48) e 49) sono, rispettivamente, gli stessi delle tariffe RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza e RXII Cost - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvate ai precedenti punti 11), 13), 15) e 17), mentre quelli da adottare nelle tariffe di cui ai punti 50), 51), 52), 53) e 54) son gli stessi della tariffa RXII u assicurazione mista a premio unico, approvata al precedente punto 5); 55) tariffa RVIII u C - ANIA: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico puro, da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi a favore dei dirigenti dell'ANIA in ottemperanza all'art. 36 e all'allegato 4 del Contratto collettivo nazionale dei dirigenti di imprese di assicurazione; 56) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 55), comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite. La clausola di rivalutazione da adottare e' la stessa approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988 per l'analoga tariffa RVIII u C, prevedendo per i contratti stipulati in tariffa di cui al precedente punto 55), una retrocessione del rendimento del fondo COLLRIV fino al massimo del 98%; 57) tasso lordo di L. 118,36 per cento lire di rendita rateata semestralmente in tariffa RVIII c - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita e del premio, per testa maschile di anni 76 con durata del differimento di cinque anni; 58) tasso lordo di L. 1.391,48 per cento lire di rendita rateata semestralmente in tariffa RVIII uc a premio unico, per testa femminile di anni 63 con durata del differimento di due anni; 59) tasso lordo di L. 220,84 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc - assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio, per testa femminile di anni 76 con durata del differimento cinque anni; 60) tasso lordo di L. 225,22 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc di cui al punto 3, per testa femminile di anni 79 con durata del differimento di anni cinque; 61) tasso lordo di L. 227,05 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc Cost. - assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per testa femminile di anni 80 con durata del differimento a cinque anni; 62) tasso lordo di L. 911,11 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIX uc - assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per testa maschile di anni 78 con durata del differimento di anni cinque; 63) tasso lordo di L. 941,26 per mille lire di capitale in tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale, per testa maschile di anni 68 con durata del differimento di anni cinque.