IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste le domande in data 23 marzo, 11 maggio, 21 luglio, 28 agosto,
30 ottobre, 20 dicembre 1989, 13 e 19 febbraio 1990 presentate  dalla
Riunione  Adriatica di sicurta' S.p.a., con sede in Milano, intesa ad
ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita  e  di
condizioni  speciali  di polizza, di cui alcune in sostituzione delle
analoghe in vigore, nonche' di specifici tassi di premio;
  Viste  le  lettere 2 e 3 agosto, 17 novembre 1989, 8 febbraio, 23 e
28 marzo, 30 aprile, 11 e 29 maggio 1990, con le quali l'Istituto per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza  di  cui  alcune  in  sostituzione  delle analoghe in vigore,
presentate dalla Riunione Adriatica di sicurta' S.p.a., con  sede  in
Milano:
   1)  tariffe RXV Cost assicurazione mista a premio annuo costante -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  RXV assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli  stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffe  RXII  u  assicurazione  mista  a premio unico - tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10) condizioni di applicazione aggiuntive, per assicurati di sesso
femminile da utilizzare per le tariffe in forma  mista  con  terminal
bonus,  a  premio annuo costante ed a premio annuo crescente (tariffe
al tasso tecnico 0%
e 3%);
   11)  tariffa  RXII  (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con
terminal bonus a premio annuo rivalutabile;
   12)  condizioni  speciali  da  applicare  alla  tariffa  di cui al
precedente punto 11), comprensive della clausola di rivalutazione;
   13)  tariffa  RXII cost (tasso 0%) - assicurazione mista immediata
con terminal bonus a premio annuo costante;
   14)  condizioni  speciali  da  applicare  alla  tariffa  di cui al
precedente punto 13), comprensive della clausola di rivalutazione;
   15)  tariffa  RXII  (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con
terminal bonus a premio annuo rivalutabile;
   16)  condizioni  speciali  da  applicare  alla  tariffa  di cui al
precedente punto 15), comprensive della clausola di rivalutazione;
   17)  tariffa  RXII Cost (tasso 3%) - assicurazione mista immediata
con terminal bonus a premio annuo costante;
   18)  condizioni  speciali  da  applicare  alla  tariffa  di cui al
precedente punto 17), comprensive della clausola di rivalutazione;
   19)  condizioni  di  applicazione  delle  riduzioni  di  premio da
applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 11) e 15);
   20  condizioni  di  applicazione  delle  riduzioni  di  premio  da
applicare alle tariffe di cui ai punti 13) e 17);
   21) sfere di applicazione dei tassi di premio delle tariffe di cui
ai   precedenti   punti   11),   13),   15),    17),    per    durate
dell'assicurazioneinferiori a dieci anni;
   22)  tariffa  GXII  u  -  assicurazione mista, a premio unico, con
capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare
denominato  Gestiras con abbinata una assicurazione temporanea per il
caso di morte a capitale decrescente annualmente, da  utilizzare  per
l'emissione  di  contratti  in  forma  individuale  (in  sostituzione
dell'analoga approvata con decreti ministeriali 12 dicembre 1985 e 10
ottobre 1986);
   23) tariffa GXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con
capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare
denominato Gestiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il
caso di morte a capitale decrescente annualmente, da  utilizzare  per
l'emissione  di  contratti  in  forma  collettiva.  I tassi di premio
adottati sono quelli  dell'analoga  tariffa  GXII  u  allorquando  il
premio  unico  corrisposto  acceda  l'importo  di  L.  5.000.000  (in
sostituzione  dell'analoga  approvata  con  decreti  ministeriali  12
dicembre 1985 e 10 ottobre 1986);
   24)  condizioni  speciali di polizza delle tariffe GXII u e GXII u
coll  (in  sostituzione  delle   analoghe   approvate   con   decreti
ministeriali 12 dicembre 1989 e 10 ottobre 1986);
   25)  condizioni  di  applicazione  delle suddette tariffe GXII u e
GXII u coll;
   26)  tariffa  MXII  u  -  assicurazione mista, a premio unico, con
capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare
denominato Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il
caso di morte a capitale decrescente annualmente, da  utilizzare  per
l'emissione  di  contratti  in  forma  individuale  (in  sostituzione
dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988);
   27) tariffa MXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con
capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare
Multiras,  con  abbinata  una assicurazione temporanea per il caso di
morte  a  capitale  decrescente  annualmente,   da   utilizzare   per
l'emissione  di  contratti  in  forma  collettiva.  I tassi di premio
adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa MXII u  allorquando  il
premio  unico  corrisposto  ecceda  l'importo  di  lire 5.000.000 (in
sostituzione  dell'analoga  approvata  con  decreto  ministeriale   9
novembre 1988);
   28)  condizioni  speciali di polizza delle tariffe MXII u e MXII u
coll  (in  sostituzione  delle   analoghe   approvate   con   decreto
ministeriale 9 novembre 1988);
   29)  condizioni  di  applicazione  delle suddette tariffe MXII u e
MXII u coll;
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla  tariffa  RVIII  c  ECU  -  assicurazione  di  rendita vitalizia
differita con controassicurazione, con premio e prestazione  espressi
in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla  tariffa  RVIII  e  DEM  -  assicurazione  di  rendita vitalizia
differita con controassicurazione, con premio o prestazione  espressi
in  marchi  tedeschi,  approvate  con  decreto ministeriale 28 aprile
1988;
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla  tariffa  RVIII  e  USD  -  assicurazione  di  rendita vitalizia
differita con controassicurazione, con premio e prestazione  espressi
in dollari USA), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla  tariffa  RVIII  c  CHF  -  assicurazione  di  rendita vitalizia
differita con controassicurazione, con premio e prestazione  espressi
in  franchi  svizzeri,  approvate  con decreto ministeriale 28 aprile
1988;
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla  tariffa  RVIII  e  JPY  -  assicurazione  di  rendita vitalizia
differita con controassicurazione, con premio e prestazione  espressi
in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;
   35)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RVIII  uc  ECU  -  assicurazione  di  rendita vitalizia differita con
controassicurazione,  a  premio  unico,  con  premio  e   prestazione
espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;
   36)  condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RVIII  uc  DEM  -  assicurazione  di  rendita vitalizia differita con
controassicurazione,  a  premio  unico,  con  premio  e   prestazione
espressi  in  marchi  tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28
aprile 1988;
   37)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RVIII  uc  USD  -  assicurazione  di  rendita vitalizia differita con
controassicurazione,  a  premio  unico,  con  premio  e   prestazione
espressi in dollari USA, approvate con decreto ministeriale 28 aprile
1988;
   38)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RVIII  uc  CHF  -  assicurazione  di  rendita vitalizia differita con
controassicurazione,  a  premio  unico,  con  premio  e   prestazione
espressi  in  franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28
aprile 1988;
   39)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RVIII  uc  JPY  -  assicurazione  di  rendita vitalizia differita con
controassicurazione,  a  premio  unico,  con  premio  e   prestazione
espressi  in  yen  giapponesi,  approvate con decreto ministeriale 28
aprile 1988;
   40)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  ECU  -  assicurazione  mista  a  premio annuo rivalutabile, con
premio e prestazioni espresse  in  ECU,  sostitutive  delle  analoghe
approvate con decreto ministeriale 22 aprile 1986;
   41)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla   tariffa   RXII  DEM  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in  marchi  tedeschi,
sostitutive  delle  analoghe  approvate  con  decreto ministeriale 31
luglio 1989;
   42)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla   tariffa   RXII  CHF  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile con premio e prestazioni espressi in  franchi  svizzeri,
sostitutive   delle   analoghe   in   vigore  approvate  con  decreto
ministeriale 31 luglio 1989;
   43)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla   tariffa   RXII  USD  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile, con premio  e  prestazioni  espressi  in  dollari  USA,
sostitutive  delle  analoghe  approvate  con  decreto ministeriale 31
luglio 1989;
   44)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da  applicare
alla   tariffa   RXII  JPY  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile, con premio e prestazioni espressi  in  yen  giapponesi,
sostitutive  delle  analoghe  approvate  con  decreto ministeriale 31
luglio 1989;
   45)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  Cost  ECU  -  assicurazione  mista  a premio annuo costante con
premio e prestazioni espressi in ECU  -  sostitutive  delle  analoghe
approvate con decreto ministeriale 20 febbraio 1989;
   46)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  Cost  DEM  -  assicurazione  mista a premio annuo costante, con
premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi,  sostitutive  delle
analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   47)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  Cost  CHF  -  assicurazione  mista a premio annuo costante, con
premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive  delle
analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   48)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  Cost  USD  -  assicurazione  mista a premio annuo costante, con
premio e prestazioni  espressi  in  dollari  USA,  sostitutive  delle
analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   49)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  Cost  JPY  -  assicurazione  mista a premio annuo costante, con
premio e prestazioni espressi in yen  giapponesi,  sostitutive  delle
analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   50)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  u  ECU  -  assicurazione  mista  a  premio  unico, con premio e
prestazioni espressi in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con
decreto ministeriale 22 aprile 1986;
   51)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  u  DEM  -  assicurazione  mista  a  premio  unico, con premio e
prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive  delle  analoghe
approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   52)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  u  CHF  -  assicurazione  mista  a  premio  unico, con premio e
prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle  analoghe
approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   53)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  u  USD  -  assicurazione  mista  a  premio  unico, con premio e
prestazioni espressi  in  dollari  USA,  sostitutive  delle  analoghe
approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;
   54)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
RXII  u  JPY  -  assicurazione  mista  a  premio  unico, con premio e
prestazioni espressi in yen giapponesi,  sostitutive  delle  analoghe
approvate  con decreto ministeriale 31 luglio 1989. I tassi di premio
e le condizioni di applicabilita' da adottare nelle tariffe di cui ai
punti  40),  41),  42),  43),  44),  45),  46),  47), 48) e 49) sono,
rispettivamente, gli stessi delle tariffe RXII - assicurazione  mista
a  premio  annuo  rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di
morte o in caso di vita alla scadenza e  RXII  Cost  -  assicurazione
mista  a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di
morte o in caso di vita alla scadenza, approvate ai precedenti  punti
11),  13),  15) e 17), mentre quelli da adottare nelle tariffe di cui
ai punti 50), 51), 52), 53) e 54) son gli stessi della tariffa RXII u
assicurazione mista a premio unico, approvata al precedente punto 5);
   55)  tariffa  RVIII u C - ANIA: assicurazione di rendita vitalizia
differita con controassicurazione, a premio unico puro, da utilizzare
per  l'emissione  di  contratti  collettivi  a  favore  dei dirigenti
dell'ANIA in ottemperanza all'art. 36 e all'allegato 4 del  Contratto
collettivo nazionale dei dirigenti di imprese di assicurazione;
   56)  condizioni  speciali  di polizza da applicare alla tariffa di
cui  al  precedente  punto  55),  comprensive   della   clausola   di
rivalutazione   delle   prestazioni   garantite.   La   clausola   di
rivalutazione  da  adottare  e'  la  stessa  approvata  con   decreto
ministeriale  28  aprile  1988  per  l'analoga  tariffa  RVIII  u  C,
prevedendo per i contratti stipulati in tariffa di cui al  precedente
punto 55), una retrocessione del rendimento del fondo COLLRIV fino al
massimo del 98%;
   57)  tasso  lordo  di  L. 118,36 per cento lire di rendita rateata
semestralmente  in  tariffa  RVIII  c  -  assicurazione  di   rendita
vitalizia  differita  a  premio  annuo  con controassicurazione e con
rivalutazione annua della rendita e del premio, per testa maschile di
anni 76 con durata del differimento di cinque anni;
   58)  tasso  lordo di L. 1.391,48 per cento lire di rendita rateata
semestralmente  in  tariffa  RVIII  uc  a  premio  unico,  per  testa
femminile di anni 63 con durata del differimento di due anni;
   59) tasso lordo di L. 220,84 per mille lire di capitale assicurato
in tariffa RIXc - assicurazione di capitale differito a premio annuo,
con  controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del
premio, per testa femminile di anni 76 con  durata  del  differimento
cinque anni;
   60) tasso lordo di L. 225,22 per mille lire di capitale assicurato
in tariffa RIXc di cui al punto 3, per testa femminile di anni 79 con
durata del differimento di anni cinque;
   61) tasso lordo di L. 227,05 per mille lire di capitale assicurato
in tariffa RIXc Cost. - assicurazione di capitale differito a  premio
annuo,   con   controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua  del
capitale, per testa femminile di anni 80 con durata del  differimento
a cinque anni;
   62) tasso lordo di L. 911,11 per mille lire di capitale assicurato
in tariffa RIX uc - assicurazione  di  capitale  differito  a  premio
unico,   con   controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua  del
capitale, per testa maschile di anni 78 con durata  del  differimento
di anni cinque;
   63) tasso lordo di L. 941,26 per mille lire di capitale in tariffa
RXII u ECU - assicurazione mista a  premio  unico  con  rivalutazione
annua  del  capitale,  per  testa  maschile di anni 68 con durata del
differimento di anni cinque.