IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 21 e 22 settembre e 16 novembre 1989 presentate dalla societa' Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite del capitale massimo assicurabile senza carenza e senza visita medica limitatamente ai contratti collettivi emessi a favore di clienti di banche e di istituti finanziari; Vista la lettera n. 924412 del 29 novembre 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: La societa' Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata, limitatamente ai contratti collettivi emessi senza carenza e senza visita medica a favore di clienti di banche o di istituti finanziari, ad elevare a L. 20.000.000 il capitale massimo assicurabile inteso come capitale inizialmente assicurato in tariffa n. 22.1D - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e a capitale descrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, o come somma aritmetica delle rate complessivamente garantite in tariffa n. 23.1M - assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico (rendita mensile). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA