IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 10 e 31 luglio, 17 e 27 ottobre 1989, 18 gennaio, 27 febbraio e 6 marzo 1990 della rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonche' del testo del regolamento della gestione separata degli investimenti denominata "Sicurgan" e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, morte ed invalidita'; Viste le lettere n. 923932 del 26 ottobre 1989, n. 021505 e n. 021633 rispettivamente in data 19 e 27 aprile 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita e le relative condizioni di polizza nonche' il testo del regolamento della gestione separata degli investimenti denominata "Sicurgan" e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, morte e invalidita', presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma: 1) regolamento della gestione interna denominata Sicurgan; 2) tariffe 7T0 - 7T3 - T7: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 3) tariffe 7V0 - 7V3 - V7: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) tariffe 7Z0 - 7Z3 - Z7: assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 5) tariffe 7F0 - 7F3 - F7: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 6) tariffe 7R0 - 7R3 - R7: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 7) tariffe 7D0 - 7D3 - D7: assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 8) tariffe 3T0 - 3T3 - T3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 9) tariffe 3V0 - 3V3 - V3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 10) tariffe 3Z0 - 3Z3 - Z3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 11) tariffe 3F0 - 3F3 - F3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 12) tariffe 3R0 - 3R3 - R3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 13) tariffe 3D0 - 3D3 - D3: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con controassicurazione, da utilizzare per differimenti di cinque anni e per contratti collettivi (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per differimenti inferiori ai cinque anni e per contratti collettivi (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 16) tariffa 3L: assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 17) tariffa 3LC: assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 18) tariffa 3M: assicurazione di rendita immediata su due teste, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%: testa primaria maschile - testa reversionaria femminile: testa primaria femminile - testa reversionaria maschile: testa primaria maschile - testa reversionaria maschile: testa primaria femminile - testa reversionaria femminile); 19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 21) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera in una rendita vitalizia rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%: testa primaria maschile - testa reversionaria femminile: testa primaria femminile - testa reversionaria maschile); 22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque e dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 24) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 25) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile; 26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui ai precedenti punti 2) e 3); 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4); 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 5) e 6); 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7); 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 8) e 9); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 10); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 11) e 12); 33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 13); 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 16); 35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita immediata pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 17); 36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, di cui al precedente punto 18); 37) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 38) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 40) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 41) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 40), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 42) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 40), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 43) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno, a premio annuo costante; 44) condizioni speciali di polizza, comprensive delle relative condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 43); 45) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la determinazione del valore di riduzione del capitale assicurato con la predetta tariffa; 46) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; 47) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 46). I tassi di premio da utilizzare per le condizioni speciali di polizza approvate ai precedenti punti 46) e 47) sono gli stessi delle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale del 20 aprile 1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA