IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  29  maggio,  13  luglio, 3 agosto, 20
settembre, 17 novembre 1989 e 15 febbraio 1990, della Ausonia vita  -
Societa'  per  azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano),
intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di  assicurazione
sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe
in vigore;
  Viste le lettere n. 021968 in data 29 maggio 1990, n. 924409 del 29
novembre 1989 e n. 021652 del 2 maggio 1990, con le quali  l'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi  ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza,  presentate  dalla  Ausonia  vita  -  Societa' per azioni di
assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano):
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di  premio  adottati  sono  gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
   9)  tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 9);
   11)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 1) e 5)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L.  1.000.000;
   12)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 3) e 7)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L.  700.000;
   13)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto 9) allorquando il premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   14)  condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore
dei dipendenti delle societa' per azioni Ausonia vita, Ausonia AIRD e
Ausonia  assicurazioni,  di  contratti  di  assicurazione  sulla vita
stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in  luogo  dei
corrispondenti tassi di premio di tariffa.
  Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti
punti 5), 6), 7) e 8) potranno essere utilizzate  esclusivamente  per
l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.