IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 12 luglio 11, 13, 18 e 25 ottobre 1988 30 gennaio e 12 giugno 1989, della Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 2 agosto 1989, n. 922855, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (6/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (6/S tasso 0% - 6/N tasso 3% - 6/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio della 6/C sono gli stessi della tariffa 6/S; 2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (7/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (7/S tasso 0% - 7/N tasso 3% - 7/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio della 7/C sono gli stessi della tariffa 7/S; 3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (6U/S tasso 0% - 6-U/N tasso 3% - 6U/R tasso 4%), senza controassicurazione; 4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (7-U/S tasso 0% - 7-U/N tasso 3% - 7-U/R tasso 4%), con controassicurazione; 5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (8/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (8/S/ tasso 0% - 8/N tasso 3% - 8/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 8/C sono gli stessi della tariffa 8/S; 6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (9/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (9/S tasso 0% - 9/N tasso 3% - 9/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 9/C sono gli stessi della tariffa 9/S; 7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico (8-U/S tasso 0% - 8-U/N tasso 3% - 8-U/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico (9-U/S tasso 0% - 9-U/N tasso 3% - 9-U/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso 0% - 10/N tasso 3% - 10/R tasso 4%) per contratti individuali; 10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso 0% - 10/N tasso 3% - 10/R tasso 4%) per contratti collettivi; 11) tariffa di assicurazione di rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(5) tasso 0% - 10/N(5) tasso 3% - 10/R(5) tasso 4%) per contratti individuali; 12) tariffa di assicurazione di rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(5) tasso 0% - 10/N(5) tasso 3% - 10/R(5) tasso 4%) per contratti collettivi; 13) tariffa di assicurazione di rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(10) tasso 0% - 10/N(10) tasso 3% - 10/R(10) tasso 4%) per contratti individuali; 14) tariffa di assicurazione di rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S(10) tasso 0% - 10/N(10) tasso 3% - 10/R(10) tasso 4%) per contratti collettivi; 15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C; 16) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C; 17) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C; 18) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile di maggiore importo a piu' bassa rivalutazione, da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/C, 6/C; 19) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C; 20) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia riavalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8u-/S, 9/R, 9-u/R, 8/R, 8-u/R, 9/C, 8/C; 21) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia riavalutabile in una rendita rivalutabile di maggiore importo a piu' bassa rivalutazione da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/C, 8/C; 22) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S/, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C; 23) coefficienti, per testa di sesso maschile o di sesso femminile da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C, per la determinazione del capitale caso morte, del capitale caso morte in caso di riduzione e del valore di opzione di prolungamento; 24) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile, da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C; 25) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto o del valore di opzione di prolungamento da applicare alle tariffe 6/N, 6-u/N, 6/S, 6-u/S, 6/R, 6-u/R, 8/N, 8-u/N, 8/S, 8-u/S, 8/R, 8-u/R; 26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnata con il codice 6/C - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 6/S(0%), 6/N(3%), 6/R(4%); 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 7/C - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 7/S(0%), 7/N(3%), 7/R(4%); 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 6-U/S, 6-U/N, 6-U/R; 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 7-U/S, 7-U/N, 7-U/R; 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione,a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 8/C - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 8/S(0%), 8/N(3%), 8/R(4%); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 9/C ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 9/S(0%), 9/N/(3%), 9/R(4%); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 8-U/S, 8-U/N, 8-U/R; 33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 9-U/S(0%), 9-U/N(3%), 9-U/R(4%); 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a tasso tecnico 0%, 3%, 4% - contrassegnate con i codici 10/S(0%), 10/N(3%), 10/R(4%); 35) condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto nel corso del differimento per i contratti di rendita vitalizia differita, con e senza controassicurazione, a premio annuo ed unico, da applicare ai contratti individuali e collettivi - tariffe 9/N, 9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/R, 8/C, 8-u/S, 8-u/R, 8-u/N; 36) condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto al termine del differimento da applicare ai contratti di rendita vitalizia differita, con e senza controassicurazione, a premio annuo ed unico, per contratti collettivi con durata del differimento inferiore ai cinque anni - tariffe 9/N, 9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/C, 8-u/S, 8-u/R, 8-u/N, 8/R; 37) condizioni di polizza regolanti la riduzione del premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, a premio annuo rivalutabile e a premio unico; 38) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 39) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 38), regolanti l'attribuzione delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva, al variare dell'importo del premio complessivamente pagato; 40) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 38) regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 41) regolamento della gestione separata Previs.