IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il parere espresso in data 1 febbraio 1990 dal Consiglio superiore di sanita'; Considerato che la malattia virale emorragica del coniglio, malattia a carattere infettivo e diffusivo, e' presente e relativamente diffusa nella maggior parte delle regioni italiane; Preso atto delle conclusioni e raccomandazioni emanate dall'O.I.E. di Parigi sulle piu' immediate misure di profilassi diretta, da adottarsi per il controllo della malattia; Ritenuto necessario aggiornare le norme profilattiche in vigore ed estendere alla malattia virale emorragica le disposizioni previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria; Ordina: Art. 1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per le quali e' obbligatoria la denuncia, viene aggiunta: "la malattia virale emorragica del coniglio".