IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  parere  espresso  in data 1› febbraio 1990 dal Consiglio
superiore di sanita';
  Considerato   che  la  malattia  virale  emorragica  del  coniglio,
malattia  a  carattere  infettivo  e   diffusivo,   e'   presente   e
relativamente diffusa nella maggior parte delle regioni italiane;
  Preso  atto delle conclusioni e raccomandazioni emanate dall'O.I.E.
di Parigi sulle piu'  immediate  misure  di  profilassi  diretta,  da
adottarsi per il controllo della malattia;
  Ritenuto  necessario aggiornare le norme profilattiche in vigore ed
estendere alla malattia virale emorragica  le  disposizioni  previste
dal vigente regolamento di polizia veterinaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  All'elenco   delle  malattie  a  carattere  infettivo  e  diffusivo
previste  dall'art.  1  del  regolamento  di   polizia   veterinaria,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320,  per  le  quali  e'  obbligatoria  la  denuncia,  viene
aggiunta: "la malattia virale emorragica del coniglio".