IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983; Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente l'applicazione della decisione numero 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155; Considerato che ai sensi del predetto art. 25 il Fondo di rotazione e' alimentato dai due terzi delle maggiori entrate affluite all'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza dei maggiori contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione all'aumento dell'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; Considerato che le somme da versarsi trimestralmente da parte del predetto Istituto al Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990 ammontano complessivamente a L. 409.411.000.000 cosi' ripartite: L. 379.600.000.000 quali acconti trimestrali di competenza dell'anno 1990 e L. 29.811.000.000 quale saldo presunto al 31 dicembre 1989; Ritenuto che le riscossioni effettive del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990 ammonteranno a L. 314.511.000.000; Visto l'art. 4 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181; Considerato che gli interventi finanziari per le attivita' formative da attuarsi dagli organismi indicati nel predetto art. 4 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, possono essere adottati nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di rotazione fino al 31 dicembre 1990; Considerato che in riferimento alle risorse finanziarie disponibili la somma massima spendibile per la realizzazione di tali specifiche attivita' ammonta a L. 75.920.000.000; Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492; Considerato che occorre provvedere al versamento a saldo in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'importo dovuto in attuazione dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 408/1988; Accertato, a seguito di apposita ricognizione, che risulta da erogare, ad organismi vari l'importo complessivo di L. 72.500.000.000 per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986; Considerato che per il pagamento del predetto importo si rende necessario istituire un apposito capitolo di spesa; Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1990, n. 3853, con il quale e' stato approvato il consuntivo 1989 del Fondo di rotazione; Considerato che il Fondo di rotazione ha una propria autonomia amministrativa; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del predetto Fondo; Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali; Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1989; Decreta: Art. 1. E' istituito il cap. 5126 "Contributi da erogare ad organismi vari per azioni formative realizzate entro il 31 dicembre 1986 che hanno formato oggetto di apposita ricognizione di spesa".