IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli da 14 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; Visto il quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 8, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha istituito il regime di contabilita' ordinaria per gli esercenti arti e professioni che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per ammontare superiore a 360 milioni di lire ovvero che, pur avendo percepito compensi non superiori a tale limite, optano per detto regime; Vista la lettera a) del predetto quarto comma, in base alla quale i contribuenti soggetti al regime di contabilita' ordinaria devono tenere un registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973, aggiunto dall'art. 8, comma 6- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma 4 dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973; Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. E' approvato l'annesso modello in conformita' del quale le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercenti arti e professioni in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, devono tenere, a partire dal 1 gennaio 1991, il registro previsto dall'art. 19, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sostituzione di quelli previsti dal primo e terzo comma del predetto art. 19. Il registro si intende conforme al modello anche se, in riferimento alle singole voci in esso indicate, vengono operate ulteriori sottoclassificazioni delle medesime. Il registro indicato nel comma precedente, ove integrato con i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tenuto con le modalita' ivi previste, sostituisce a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.