IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  da  14  a 22 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  concernente "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
  Visto il quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 8, comma 6-
bis,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha istituito
il  regime  di  contabilita'  ordinaria  per  gli  esercenti  arti  e
professioni  che  nel  periodo  di imposta precedente hanno percepito
compensi  per  ammontare  superiore a 360 milioni di lire ovvero che,
pur avendo percepito compensi non superiori a tale limite, optano per
detto regime;
  Vista la lettera a) del predetto quarto comma, in base alla quale i
contribuenti  soggetti  al  regime  di  contabilita' ordinaria devono
tenere  un registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni
produttive  di  componenti  positivi  e negativi di reddito integrate
dalle  movimentazioni  finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o
professione,  compresi  gli utilizzi delle somme percepite, ancorche'
estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi
  dei   conti  correnti  bancari  utilizzati  per  le  movimentazioni
  predette;
Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 del decreto
n.   600   del   1973,  aggiunto  dall'art.  8,  comma  6-  bis,  del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, con decreti del Ministro delle
finanze possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui
al comma 4 dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato l'annesso modello in conformita' del quale le persone
fisiche  e  le  societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercenti arti
e  professioni in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto
di opzione, devono tenere, a partire dal 1› gennaio 1991, il registro
previsto  dall'art.  19,  quarto  comma,  lettera a), del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  in
sostituzione  di quelli previsti dal primo e terzo comma del predetto
art.  19.  Il  registro  si  intende conforme al modello anche se, in
riferimento  alle  singole  voci  in  esso  indicate, vengono operate
ulteriori sottoclassificazioni delle medesime.
  Il registro indicato nel comma precedente, ove integrato con i dati
richiesti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633, e tenuto con le modalita' ivi previste, sostituisce a
tutti  gli  effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.