IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio
1989 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  regolamento CEE n. 997/81, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante modalita' di applicazione per la designazione e
la presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie  per  la  commercializzazione  dei  vini  da  tavola  con
indicazione   geografica,  prodotti  con  le  uve  provenienti  dalla
vendemmia 1987;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
  Visto   il   proprio  decreto  11  luglio  1989  riguardante  norme
concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei
vini tipici;
  Visto  il  proprio  decreto  3  agosto  1989  contenente  norme per
l'utilizzazione in  via  transitoria  di  indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1989 e relative integrazioni;
  Visto   il   proprio  decreto  6  ottobre  1989  concernente  norme
integrative per l'utilizzazione della qualificazione "novello" per  i
vini   a   denominazione   di  origine  controllata  e  garantita,  a
denominazione  di  origine  controllata,  tipici  e  da   tavola   ad
indicazione  geografica,  in  applicazione  del quale anche i vini da
tavola ad indicazione geografica  contenuti  nell'elenco  di  cui  al
presente decreto possono avvalersi della menzione "novello";
  Considerata  la  necessita'  di  rispettare  le  compatibilita'  di
designazione  fra  vini  da  tavola  e  V.Q.P.R.D.,  ai  sensi  della
regolamentazione  CEE  in materia di designazione e presentazione dei
prodotti vitivinicoli;
  Tenuto  conto del parere del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini, in  cui  sono  state  indicate  le
menzioni  geografiche non autorizzabili, a livello di utilizzo per la
designazione di vini da  tavola  italiani,  perche'  suscettibili  di
creare  confusione  con  le  designazioni  dei  V.Q.P.R.D., secondo i
principi della regolamentazione CEE in materia;
  Tenuto  conto  degli orientamenti e delle indicazioni contenute nel
piano specifico di intervento per il settore vitivinicolo,  approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
il 28 giugno 1990;
  Considerata la necessita' di rispettare le esigenze degli operatori
vitivinicoli manifestatesi con le scelte opzionali di  rivendicazione
delle  varie  indicazioni  geografiche  effettuate  nelle  precedenti
campagne vendemmiali, sulla base delle  comunicazioni  fornite  dalle
competenti   camere   di   commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura;
  Sentito  il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo
interpellate;
  Ferma  restando  la  possibilita' di utilizzare per la designazione
dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia  1990  le  indicazioni
geografiche gia' autorizzate con specifici decreti ministeriali;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza
di autorizzare in via strettamente transitoria per il  solo  prodotto
della  vendemmia  1990,  l'uso  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi anche per i vini da  tavola  derivati  da  uve
della presente vendemmia;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  E'  consentita la utilizzazione, nella designazione e presentazione
dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia  1990,
delle  indicazioni  geografiche  e  relativi  riferimenti  o menzioni
aggiuntivi riportati nell'annesso elenco che forma parte integrante
del  presente  decreto,  a  condizione  che  i produttori interessati
provvedano  a  presentare  alle  camere  di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni
delle uve di cui all'art. 17 del  decreto  ministeriale  21  dicembre
1977.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 17 settembre 1990
                                              Il Ministro: SACCOMANDI