IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare  l'emergenza  idrica nella regione Toscana, con la quale
era fissato il termine del 15 luglio  per  l'attuazione  delle  opere
stesse;
  Vista  l'ordinanza n. 1961/FPC del 26 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare  l'emergenza  idrica  in  varie regioni d'Italia, con la
quale veniva stabilito in ottanta giorni naturali  e  consecutivi  il
termine ultimo per l'esecuzione dei lavori stessi;
  Vista  la nota del 4 settembre 1990, n. 16553, con cui il comune di
Chianciano Terme ha richiesto una proroga di giorni ventotto  per  il
completamento dei lavori disposti con le suddette ordinanze;
  Vista  la delibera della giunta municipale del comune di Chianciano
Terme del 30 agosto 1990, n. 776, con la quale sono  state  enunciate
le  motivazioni tecniche sulla base delle quali e' stata richiesta la
proroga suddetta;
  Ritenute  valide  le  motivazioni  indicate e, pertanto, necessario
aderire alla suddetta richiesta del comune  di  Chianciano  Terme  al
fine  di  giungere  al  completamento delle opere ritenute urgenti ed
indifferibili nel minor tempo possibile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  comune di Chianciano Terme e' autorizzato a prorogare di giorni
ventotto il termine ultimo per i lavori  disposti  con  le  ordinanze
indicate in premessa.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO