IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana, con la quale era fissato il termine del 15 luglio per l'attuazione delle opere stesse; Vista l'ordinanza n. 1961/FPC del 26 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica in varie regioni d'Italia, con la quale veniva stabilito in ottanta giorni naturali e consecutivi il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori stessi; Vista la nota del 4 settembre 1990, n. 16553, con cui il comune di Chianciano Terme ha richiesto una proroga di giorni ventotto per il completamento dei lavori disposti con le suddette ordinanze; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Chianciano Terme del 30 agosto 1990, n. 776, con la quale sono state enunciate le motivazioni tecniche sulla base delle quali e' stata richiesta la proroga suddetta; Ritenute valide le motivazioni indicate e, pertanto, necessario aderire alla suddetta richiesta del comune di Chianciano Terme al fine di giungere al completamento delle opere ritenute urgenti ed indifferibili nel minor tempo possibile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il comune di Chianciano Terme e' autorizzato a prorogare di giorni ventotto il termine ultimo per i lavori disposti con le ordinanze indicate in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 1990 Il Ministro: LATTANZIO