IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1969/FPC del 13 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1990, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale per il periodo 15 luglio-15 settembre 1990; Vista la nota del 10 settembre 1990, n. 5689, della regione autonoma della Sardegna - assessorato della difesa dell'ambiente, con cui viene chiesta la proroga, a tutto il 30 settembre 1990, delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 1969 stante la perdurante situazione di pericolosita' di propagazione degli incendi sull'isola; Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, su tale richiesta, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuta la necessita', pertanto, di aderire alla citata richiesta per garantire, nella perdurante situazione di pericolo di incendi, una adeguata presenza di personale; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse agli incendi boschivi in Sardegna si autorizza il Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, nel periodo dal 16 settembre 1990 al 30 settembre 1990, fino a n. 500 vigili del fuoco volontari, in aggiunta a quelli gia' autorizzati con l'ordinanza n. 1969/FPC del 13 luglio 1990.