IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1969/FPC  del  13  luglio  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1990, con la
quale  sono  state  adottate  misure  per  fronteggiare  gli  incendi
boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale  per  il  periodo  15
luglio-15 settembre 1990;
  Vista  la  nota  del  10  settembre  1990,  n.  5689, della regione
autonoma della Sardegna - assessorato della difesa dell'ambiente, con
cui  viene  chiesta  la  proroga, a tutto il 30 settembre 1990, delle
disposizioni contenute nella  citata  ordinanza  n.  1969  stante  la
perdurante  situazione di pericolosita' di propagazione degli incendi
sull'isola;
  Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, su tale richiesta, dal
Ministero dell'interno  e  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste;
  Ritenuta  la necessita', pertanto, di aderire alla citata richiesta
per garantire, nella perdurante situazione di  pericolo  di  incendi,
una adeguata presenza di personale;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  far  fronte  alle straordinarie esigenze connesse agli incendi
boschivi in Sardegna si autorizza il Ministero dell'interno Direzione
generale   della  protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi,  a
richiamare, nel periodo dal 16 settembre 1990 al 30  settembre  1990,
fino  a  n. 500 vigili del fuoco volontari, in aggiunta a quelli gia'
autorizzati con l'ordinanza n. 1969/FPC del 13 luglio 1990.