IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  nota  n. 8495 datata 18 aprile 1990 del comune di Lauria
con la quale viene richiesto un finanziamento  di  L.  8.000.000.000,
per  eliminare  l'incombente pericolo per la pubblica incolumita' nel
comune di Lauria;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 18 settembre
1989 nel quale il gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per
la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la necessita' di consentire un immediato intervento teso
alla realizzazione delle opere piu' urgenti  per  l'eliminazione  del
pericolo incombente per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa  il  comune  di Lauria e'
autorizzato   all'esecuzione   delle   opere   piu'   urgenti    tese
all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico,
accertato nell'abitato del comune medesimo.