IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 ottobre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 25 settembre 1986, 11,50% emessi con decreto ministeriale 25 settembre 1987 e 11,50% emessi con decreti ministeriali 29 settembre e 12 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 1986, n. 228 del 30 settembre 1987, n. 232 del 3 ottobre 1988 e n. 242 del 14 ottobre 1988); Visti i propri decreti 22 agosto 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1990) e 10 settembre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1990) con i quali e' stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 settembre 1990/1994; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 settembre 1990/1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 settembre 1990/1994, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25%, ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1990. L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo in emissione e' incrementabile fino a L. 81.839.700.000 di B.T.P. 12,50% - 1 settembre 1990/1994, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25% e 11,50% di scadenza 1 ottobre 1990, nominativi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente il 1 marzo ed il 1 settembre di ogni anno come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 settembre 1990/1994. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50% di scadenza 1 ottobre 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 settembre 1990.