IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per  conto  di  enti  morali,  in  base  alle  disposizioni vigenti e
ritenuto  di  utilizzare  gli  importi  di  dette  operazioni   nella
sottoscrizione   di  apposite  quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343  ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che  il  1›  ottobre  1990  verranno in scadenza i buoni del
Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 25 settembre
1986,  11,50%  emessi  con  decreto  ministeriale 25 settembre 1987 e
11,50% emessi con decreti ministeriali 29 settembre e 12 ottobre 1988
(Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  29  settembre 1986, n. 228 del 30
settembre 1987, n. 232 del 3 ottobre 1988 e n.  242  del  14  ottobre
1988);
  Visti  i  propri  decreti 22 agosto 1990 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1990) e 10 settembre 1990  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1990) con i quali e'
stata  disposta  l'emissione  rispettivamente  della  prima  e  della
seconda  tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1› settembre
1990/1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di  una  terza  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali   12,50%   -   1›  settembre  1990/1994,  da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli
menzionati  buoni  del  Tesoro poliennali 9,25% e 11,50%, nominativi;
dette emissioni sono incrementabili per  le  suddette  operazioni  di
reimpiego  o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite
della Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50% - 1› settembre 1990/1994, per un  importo  di  lire
4.000  miliardi  nominali  da  destinare a sottoscrizioni in contanti
allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in  lire  96,25%,  ed
alle  medesime  altre  condizioni  e  modalita'  previste dal decreto
ministeriale 22 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 28 agosto 1990.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo  in  emissione e' incrementabile fino a L. 81.839.700.000
di B.T.P. 12,50% - 1› settembre 1990/1994, da  destinare  al  rinnovo
dei B.T.P. 9,25% e 11,50% di scadenza 1› ottobre 1990, nominativi.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 17  del  predetto  decreto  ministeriale  22  agosto  1990,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, rispettivamente il 1› marzo ed  il  1›
settembre  di  ogni anno come quelli della prima tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali 1› settembre 1990/1994.
  I  possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50% di
scadenza 1› ottobre 1990, nominativi, qualora non intendano  ottenere
il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1› settembre 1990.