IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali; Vista la legge n. 870 del 1 dicembre 1986 che indica le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3; Visto l'accordo Italia-Austria sull'autotrasporto che prevede oltre l'intento di facilitare anche quello di regolare i trasporti tra i due Paesi; Considerata l'insufficienza quantitativa del contingente delle autorizzazioni di transito Austria che ha creato numerose difficolta' e problemi che hanno assunto rilevanza europea; Considerata la necessita' di regolamentare in modo piu' capillare e produttivo l'assegnazione delle autorizzazioni Austria ai trasportatori italiani; Considerato che il naturale incontenibile aumento del traffico in campo europeo non potra' essere soddisfatto dai vettori italiani mediante il sistema di trasporto stradale, ma solo utilizzando l'intermodalita' di trasporto (autostrada viaggiante e combinato strada-rotaia), sicuramente da incentivare anche perche' realizza l'interesse italiano alla salvaguardia dell'ambiente; Considerato che l'insufficiente utilizzo del sistema combinato strada-rotaia, fino ad oggi registrato, non puo' non postulare una contrazione nel rilascio delle autorizzazioni di transito per i trasportatori italiani; Ritenuta la necessita' di centralizzare i criteri di assegnazione delle autorizzazioni mediante un sistema meccanizzato che preveda l'ottenimento delle autorizzazioni in frontiera su presentazione di tagliandi di prenotazioni rilasciati alle imprese che hanno prodotto istanza alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33; Ritenuto necessario che in una prima fase transitoria di attuazione del nuovo sistema, si provvedera' al monitoraggio dei dati relativi alle assegnazioni ed agli utilizzi, al fine di individuare gli eventuali correttivi per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni che, qualora limitativi, potranno avere effetti di contrazione sull'attivita' delle imprese di trasporto; Ritenuto che il monitoraggio dei dati relativi alle imprese di trasporto, alle autorizzazioni da ciascuna di esse ricevute ed utilizzate, consentira' di conoscere oltre al numero globale dei veicoli transitati in Austria anche e soprattutto le reali esigenze di autorizzazioni di ogni impresa, dando con cio' la possibilita' di un utilizzo ottimale del contingente Italia-Austria; Decreta: Art. 1. Le imprese di trasporto interessate all'ottenimento di autorizzazioni Italia-Austria, dovranno presentare istanza, con allegata attestazione di versamento della sola imposta di bollo se rivolta all'ottenimento delle sole autorizzazioni di transito ed anche l'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c/c n. 9001 per le autorizzazioni di destinazione, alla Direzione generale della motorizzazione civile - Direzione centrale III - Divisione 33. Per le istanze, le imprese dovranno utilizzare i modelli meccanografici, da ritirare presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. di appartenenza, che dovranno contenere tutti i dati in essi richiesti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 3 febbraio 1988, recante: "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali di trasporto di merci su strada", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988. - La legge n. 870/1986 reca: "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". La tabella 3, allegata alla legge, che fissa le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, e' la seguente: TABELLA 3 TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1) Tipo di operazione Tariffa - - 1) Esami per conducenti di veicoli a motore . 20.000 2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti . . . . . . . . . . . . . 10.000 3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas . . . . . . . 10.000 4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile . . . . . . . . . . . . . . 50.000 5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato . 200.000 6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti 80.000 7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione . . . . . . 20.000 8) Accertamento idoneita' tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati 50.000 11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore . . . . . . . . . . . . . . 20.000 12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni 50.000 13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione . . . . . . . 20.000 14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole . . . . . . . . . . . . 10.000 15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanenti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo . . 20.000 ---------------------- (1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono pero' comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.