IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri
generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali;
  Vista  la  legge  n. 870 del 1› dicembre 1986 che indica le tariffe
per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3;
  Visto l'accordo Italia-Austria sull'autotrasporto che prevede oltre
l'intento di facilitare anche quello di regolare i  trasporti  tra  i
due Paesi;
  Considerata  l'insufficienza  quantitativa  del  contingente  delle
autorizzazioni di transito Austria che ha creato numerose difficolta'
e problemi che hanno assunto rilevanza europea;
  Considerata la necessita' di regolamentare in modo piu' capillare e
produttivo   l'assegnazione   delle   autorizzazioni    Austria    ai
trasportatori italiani;
  Considerato  che  il naturale incontenibile aumento del traffico in
campo europeo non potra'  essere  soddisfatto  dai  vettori  italiani
mediante  il  sistema  di  trasporto  stradale,  ma  solo utilizzando
l'intermodalita' di  trasporto  (autostrada  viaggiante  e  combinato
strada-rotaia),  sicuramente  da  incentivare  anche perche' realizza
l'interesse italiano alla salvaguardia dell'ambiente;
  Considerato  che  l'insufficiente  utilizzo  del  sistema combinato
strada-rotaia, fino ad oggi registrato, non puo'  non  postulare  una
contrazione  nel  rilascio  delle  autorizzazioni  di  transito per i
trasportatori italiani;
  Ritenuta  la  necessita' di centralizzare i criteri di assegnazione
delle autorizzazioni mediante un  sistema  meccanizzato  che  preveda
l'ottenimento  delle  autorizzazioni in frontiera su presentazione di
tagliandi di prenotazioni rilasciati alle imprese che hanno  prodotto
istanza  alla  Direzione  generale  della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33;
  Ritenuto necessario che in una prima fase transitoria di attuazione
del nuovo sistema, si provvedera' al monitoraggio dei  dati  relativi
alle  assegnazioni  ed  agli  utilizzi,  al  fine  di individuare gli
eventuali correttivi per il rilascio delle  ulteriori  autorizzazioni
che,  qualora  limitativi,  potranno  avere  effetti  di  contrazione
sull'attivita' delle imprese di trasporto;
  Ritenuto  che  il  monitoraggio  dei  dati relativi alle imprese di
trasporto, alle  autorizzazioni  da  ciascuna  di  esse  ricevute  ed
utilizzate,  consentira'  di  conoscere  oltre  al numero globale dei
veicoli transitati in Austria anche e soprattutto le  reali  esigenze
di  autorizzazioni di ogni impresa, dando con cio' la possibilita' di
un utilizzo ottimale del contingente Italia-Austria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le    imprese   di   trasporto   interessate   all'ottenimento   di
autorizzazioni  Italia-Austria,  dovranno  presentare  istanza,   con
allegata  attestazione  di  versamento della sola imposta di bollo se
rivolta all'ottenimento delle  sole  autorizzazioni  di  transito  ed
anche  l'attestazione  di versamento di L. 10.000 sul c/c n. 9001 per
le autorizzazioni di  destinazione,  alla  Direzione  generale  della
motorizzazione civile - Direzione centrale III - Divisione 33.
  Per   le   istanze,   le  imprese  dovranno  utilizzare  i  modelli
meccanografici, da  ritirare  presso  gli  uffici  provinciali  della
M.C.T.C. di appartenenza, che dovranno contenere tutti i dati in essi
richiesti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   Il  D.M.  3  febbraio  1988,  recante:  "Disposizioni
          concernenti i  criteri  di  rilascio  delle  autorizzazioni
          internazionali  di  trasporto di merci su strada", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n.  67
          del 21 marzo 1988.
             -   La   legge   n.   870/1986   reca:  "Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero dei  trasporti".  La  tabella  3,  allegata  alla
          legge, che fissa le tariffe per le operazioni in materia di
          motorizzazione, e' la seguente:
                                                            TABELLA 3
                           TARIFFE PER LE OPERAZIONI
                        IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)
                Tipo di operazione                           Tariffa
                        -                                       -
             1) Esami per conducenti di veicoli a motore   .   20.000
             2)  Duplicati,  certificazioni,  eccetera,  inerenti  ai
          veicoli o ai conducenti  . . . . . . . . . . . . .   10.000
             3)  Visite  e  prove  di  veicoli,  prova  idraulica per
          dispositivi di alimentazione a gas   . . . . . . .   10.000
             4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico
          esemplare o  che  presentino  particolari  caratteristiche,
          secondo  quanto  stabilito  dalla  Direzione generale della
          motorizzazione civile  . . . . . . . . . . . . . .   50.000
             5)  Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con
          carrozzeria diversa da quella di tipo omologato  .  200.000
             6)  Omologazioni  parziali; approvazione ed omologazione
          di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti     80.000
             7)  Esami  per il conseguimento di titoli professionali,
          di autorizzati della  navigazione  interna;  esami  per  le
          patenti nautiche.  Esami di revisione  . . . . . .   20.000
             8)    Accertamento    idoneita'   tecnica   di   imprese
          costruttrici  di   navi,   galleggianti   e   imbarcazioni;
          controllo  tecnico  delle navi, galleggianti e imbarcazioni
          in costruzione   . . . . . . . . . . . . . . . . .   20.000
             9)   Omologazione   e  approvazioni  di  imbarcazioni  e
          relativi componenti ed accessori;  omologazioni  di  motori
          marini   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000
             10)  Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie
          di  motoscafi  e  imbarcazioni  a   motore,   di   navi   e
          galleggianti;  visite  in  corso  di costruzione alle navi,
          galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione  di
          imbarcazioni e di motori omologati
                                                               50.000
             11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di
          imbarcazioni a motore  . . . . . . . . . . . . . .   20.000
             12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni
                                                               50.000
             13)  Certificazioni,  duplicati, aggiornamenti e rinnovi
          eccetera, relativi alla navigazione  . . . . . . .   20.000
             14)  Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri
          nautici e nelle matricole  . . . . . . . . . . . .   10.000
             15)   Domande  di  rilascio  di  autorizzazioni  per  il
          trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di
          traffico   e   per  ciascuna  autorizzazione  nel  caso  di
          "permanenti"   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
             16)  Rinnovo  autorizzazioni per conto terzi per ciascun
          veicolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10.000
             17)  Rilascio  o rinnovo autorizzazioni per il trasporto
          di merci in conto proprio per ciascun veicolo  . .   20.000
          ----------------------
             (1)  Le  tariffe  indicate  nella  presente tabella sono
          comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati;
          non  sono pero' comprensive dell'eventuale imposta di bollo
          sulle domande e sui documenti.