IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale
e' stato autorizzato uno stanziamento di lire  100  miliardi  per  la
costruzione,  il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena;
  Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
  Visto  l'art. 1 della legge 1› luglio 1977, n. 404, con il quale e'
stato  aumentato  di  lire  400  miliardi  lo  stanziamento  previsto
dall'art. 1 della legge n. 1133/71;
  Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e'
stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150  miliardi
per  l'attuazione  del  programma  di intervento di cui alle suddette
leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1› luglio 1977, n. 404;
  Visto  l'art.  20  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale
l'autorizzazione di spesa di cui al citato art.  25  della  legge  24
aprile  1980,  n.  146,  e'  stata  elevata  a complessive lire 1.200
miliardi;
  Visto  l'art.  4  della  legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e'
stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500  miliardi,  destinata
esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base
al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge
12  dicembre  1971,  n.  1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n.
119;
  Visto  l'art.  13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale
e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di  lire  1.000  miliardi,  da
destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate,
in base al programma costruttivo predisposto  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30
marzo 1981, n. 119;
  Visto  l'art.  7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale
e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di  lire  1.600  miliardi,  da
destinare  al  completamento,  anche  funzionale,  delle  opere  gia'
avviate o ancora da avviarsi, nonche'  lo  slittamento  di  lire  100
miliardi  autorizzati  con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987
all'anno 1988;
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti
disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7,
relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1988,  n.  541,  con  la  quale gli
stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art.  13  e  n.
910/86,  art.  7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991
sono stati rimodulati;
  Visto  il  decreto  interministeriale  21  dicembre 1989 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1990;
  Considerato  che  occorre provvedere all'integrazione dei fondi per
il completamento dei lavori relativamente agli istituti  di:  Sanremo
C.C.,  Verona  C.C.,  Padova  C.R.,  Ferrara C.C., Parma C.C. e C.R.,
Piacenza C.C., Reggio Emilia C.C., Cremona C.C.,  Monza  C.C.,  Pavia
C.C.,  Vigevano  C.C.,  Sulmona  C.C.  e C.R., Enna C.C., Melfi C.C.,
Aversa O.P.G., La Spezia C.C.;
  Considerato  che  con proprio decreto n. 418 il Ministro dei lavori
pubblici, in data 30 novembre 1989 ha assegnato alla C.C.  di  Modena
la   somma   di   L.  2.000.000.000;  che  erroneamente  con  decreto
interministeriale 21 dicembre 1989  e'  stato  concesso  allo  stesso
istituto  un  importo  di  L. 357.000.000; che il comitato paritetico
nella  seduta  del  25  gennaio  1990  ha   ritenuto   di   assegnare
complessivamente  la  somma di L. 2.000.000.000 al predetto istituto;
che pertanto occorre recuperare la somma di L. 357.000.000;
  Considerato  che  per gli interventi di manutenzione presso la casa
circondariale di Roma "Regina  Coeli"  si  provvedera'  con  i  fondi
disponibili  dell'art.  11 della legge n. 887/84 e che quindi occorre
revocare lo stanziamento previsto con  decreto  interministeriale  21
dicembre 1989;
  Considerato che, non ritenendosi piu' opportuno realizzare la nuova
casa circondariale di  Napoli  (2›  istituto)  e  la  nuova  custodia
preventiva  minorenni  di  Foggia,  e'  necessario  stralciare  detti
istituti dal programma di edilizia penitenziaria di  cui  al  decreto
interministeriale 2 marzo 1987;
  Visto   il   parere   del   comitato   paritetico   per  l'edilizia
penitenziaria espresso nelle  adunanze  del  7  dicembre  1989  e  25
gennaio 1990;
  Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto in premessa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' revocato il finanziamento di L. 357.000.000 concesso con decreto
interministeriale 21 dicembre  1989  per  la  casa  circondariale  di
Modena.  E'  confermata  l'assegnazione di L. 2.000.000.000 di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 418 del 30 novembre 1989.