IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale e' stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena; Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133; Visto l'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404, con il quale e' stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71; Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1 luglio 1977, n. 404; Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi; Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119; Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119; Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o ancora da avviarsi, nonche' lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati; Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1990; Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori relativamente agli istituti di: Sanremo C.C., Verona C.C., Padova C.R., Ferrara C.C., Parma C.C. e C.R., Piacenza C.C., Reggio Emilia C.C., Cremona C.C., Monza C.C., Pavia C.C., Vigevano C.C., Sulmona C.C. e C.R., Enna C.C., Melfi C.C., Aversa O.P.G., La Spezia C.C.; Considerato che con proprio decreto n. 418 il Ministro dei lavori pubblici, in data 30 novembre 1989 ha assegnato alla C.C. di Modena la somma di L. 2.000.000.000; che erroneamente con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 e' stato concesso allo stesso istituto un importo di L. 357.000.000; che il comitato paritetico nella seduta del 25 gennaio 1990 ha ritenuto di assegnare complessivamente la somma di L. 2.000.000.000 al predetto istituto; che pertanto occorre recuperare la somma di L. 357.000.000; Considerato che per gli interventi di manutenzione presso la casa circondariale di Roma "Regina Coeli" si provvedera' con i fondi disponibili dell'art. 11 della legge n. 887/84 e che quindi occorre revocare lo stanziamento previsto con decreto interministeriale 21 dicembre 1989; Considerato che, non ritenendosi piu' opportuno realizzare la nuova casa circondariale di Napoli (2 istituto) e la nuova custodia preventiva minorenni di Foggia, e' necessario stralciare detti istituti dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987; Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989 e 25 gennaio 1990; Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto in premessa; Decreta: Art. 1. E' revocato il finanziamento di L. 357.000.000 concesso con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 per la casa circondariale di Modena. E' confermata l'assegnazione di L. 2.000.000.000 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 418 del 30 novembre 1989.