IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto in particolare l'art. 68 della citata legge 22 ottobre 1986, n. 742; Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989, con il quale la U.A.P. vita S.p.a., con sede in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione; Vista la domanda in data 17 novembre 1989, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Roma, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo alla U.A.P. vita S.p.a., con sede in Roma; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della U.A.P. vita S.p.a., in data 4 aprile 1989; Vista la lettera n. 022247 del 21 giugno 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento e ha reso altresi' noto che l'organo di vigilanza francese ha comunicato il proprio nulla osta all'effettuazione della sopracitata operazione; Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento alla U.A.P. vita S.p.a., con sede in Roma, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Roma.