IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  22,  secondo  comma,  del  citato  decreto, il quale
consente al Ministro delle finanze di estendere, con proprio decreto,
l'esonero  dall'obbligo  della  fatturazione previsto dal primo comma
anche ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino  servizi  al
pubblico  con caratteri di uniformita', frequenza ed importo limitato
tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto l'art. 24, primo comma, dello stesso decreto;
  Ritenuta  l'opportunita' di avvalersi della facolta' prevista dalla
richiamata  disposizione  per  quanto  concerne  le  prestazioni   di
servizio  rese  nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di
confine,  concernenti  l'utilizzo  di   infrastrutture   nei   porti,
autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   prestazioni   di   servizio   relative  all'utilizzo  di
infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari  di
confine,  l'emissione  della  fattura  non e' obbligatoria, se non e'
richiesta  dal  cliente  non  oltre  il  momento   di   effettuazione
dell'operazione.