IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, secondo comma, del citato decreto, il quale consente al Ministro delle finanze di estendere, con proprio decreto, l'esonero dall'obbligo della fatturazione previsto dal primo comma anche ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza ed importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi; Visto l'art. 24, primo comma, dello stesso decreto; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' prevista dalla richiamata disposizione per quanto concerne le prestazioni di servizio rese nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine, concernenti l'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine; Decreta: Art. 1. Per le prestazioni di servizio relative all'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine, l'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.