IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che autorizzano il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate i contributi erariali per la gestione del bilancio di previsione per l'anno 1990; Visti gli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto-legge che autorizzano il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate i contributi erariali per particolari spese di personale; Visto l'art. 12 del predetto decreto-legge che autorizza il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate i contributi erariali previsti per l'ammortamento di mutui contratti dagli enti locali; Considerata la necessita' di assicurare la regolare prestazione dei servizi degli enti locali, strettamente connessa alla tutela dei diritti dei lavoratori ed in particolare alla salvaguardia delle retribuzioni del personale, secondo i principi previsti, in linea generale, dagli articoli 36 e 97 della Costituzione e, in via applicativa, dall'art. 2751- bis del codice civile e dagli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il consolidato orientamento della Corte di cassazione emergente da piu' pronunce tra le quali quelle del 14 febbraio 1987, n. 1609 (SS.UU.), del 23 novembre 1985, n. 5823, del 14 gennaio 1981, n. 323, del 30 luglio 1980, n. 4887 e del 15 settembre 1977, n. 3986 (SS.UU.), nel senso di far discendere dalla univoca destinazione di risorse finanziarie alle specifiche esigenze correlate all'espletamento di pubblici servizi l'inattaccabilita' delle stesse in sede di eventuale espropriazione forzata; Considerato che detto orientamento e' confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 21 luglio 1981, n. 138; Decreta: Art. 1. I contributi erogati dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono prioritariamente destinati al pagamento delle retribuzioni del personale, ivi comprese le contribuzioni previdenziali, e delle rate dei mutui in estinzione - per la parte non finanziata a norma del successivo art. 3 - fatte salve le speciali destinazioni gia' attribuite, con delibere consiliari, a norma dell'art. 24, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.