IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                E CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti  gli  articoli  3,  4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990,  n.  38,  che  autorizzano il Ministero dell'interno ad erogare
alle  amministrazioni  provinciali,  ai  comuni,  ai  consorzi,  alle
comunita'  montane  ed  alle  aziende  municipalizzate  i  contributi
erariali per la gestione del bilancio di previsione per l'anno 1990;
  Visti  gli  articoli  9,  10  e  11  del predetto decreto-legge che
autorizzano il Ministero dell'interno ad erogare alle amministrazioni
provinciali,  ai  comuni, ai consorzi, alle comunita' montane ed alle
aziende municipalizzate i contributi erariali per  particolari  spese
di personale;
  Visto  l'art.  12  del  predetto  decreto-legge  che  autorizza  il
Ministero dell'interno ad erogare alle  amministrazioni  provinciali,
ai  comuni,  ai  consorzi,  alle  comunita'  montane  ed alle aziende
municipalizzate i contributi erariali previsti per l'ammortamento  di
mutui contratti dagli enti locali;
  Considerata la necessita' di assicurare la regolare prestazione dei
servizi degli enti locali,  strettamente  connessa  alla  tutela  dei
diritti  dei  lavoratori  ed  in  particolare alla salvaguardia delle
retribuzioni del personale, secondo i  principi  previsti,  in  linea
generale,  dagli  articoli  36  e  97  della  Costituzione  e, in via
applicativa, dall'art. 2751- bis del codice civile e  dagli  articoli
242  e  243  del  testo  unico  della  legge  comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto   il  consolidato  orientamento  della  Corte  di  cassazione
emergente da piu' pronunce tra le quali quelle del 14 febbraio  1987,
n. 1609 (SS.UU.), del 23 novembre 1985, n. 5823, del 14 gennaio 1981,
n. 323, del 30 luglio 1980, n. 4887 e del 15 settembre 1977, n.  3986
(SS.UU.),  nel  senso di far discendere dalla univoca destinazione di
risorse    finanziarie    alle    specifiche    esigenze    correlate
all'espletamento  di pubblici servizi l'inattaccabilita' delle stesse
in sede di eventuale espropriazione forzata;
  Considerato  che  detto  orientamento  e'  confermato  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza del 21 luglio 1981, n. 138;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  contributi  erogati  dal  Ministero  dell'interno ai sensi degli
articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
sono prioritariamente destinati al pagamento delle  retribuzioni  del
personale,  ivi comprese le contribuzioni previdenziali, e delle rate
dei mutui in estinzione - per la parte non  finanziata  a  norma  del
successivo  art.  3  -  fatte  salve  le  speciali  destinazioni gia'
attribuite, con delibere consiliari, a norma dell'art. 24,  comma  6,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.