IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con  regio  decreto  1›  ottobre  1926,   n.   1923,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Ateneo  di  Messina  e  convalidati  dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Preso   atto  del  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Dopo  l'art.  281, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono  aggiunti  i   seguenti   articoli
preceduti dalla intestazione:
            Scuola di specializzazione in sanita' animale
          igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
  Art.  282.  - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita'
animale, igiene dell'allevamento e delle  produzioni  animali  presso
l'Universita' di Messina.
  La  scuola  ha lo scopo di impartire, approfondire ed aggiornare le
conoscenze  su  quanto   concerne   l'allevamento   tradizionale   ed
industriale  degli  animali  da  reddito,  il  benessere e la sanita'
animale con il fine specifico di preparare  i  laureati  in  medicina
veterinaria  ai compiti dell'area funzionale a) prevista dal Servizio
sanitario   nazionale   e   definita   "sanita'    animale,    igiene
dell'allevamento  e  delle produzioni animali", nonche' di veterinari
d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE.
  La  scuola  rilascia  il  titolo di specialista in sanita' animale,
igiene dell'allevamento e produzioni animali.
  Art.  283.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta  ore  di  attivita'  pratiche guidate. In base alle
stutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in  grado  di
accettare  il  numero  massimo  di  iscritti determinato in dieci per
ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.
  Art.  284.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorre  al
funzionamento della scuola la facolta'  di  medicina  veterinaria  di
Messina.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 285. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alal
scuola i laureati dei corsi di  laurea  in  medicina  veterinaria  in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 286. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) epidemiologia veterinaria;
   2) patologia degli animali in allevamento intensivo I;
   3) igiene dei ricoveri per animali;
   4) igiene dell'alimentazione animale;
   5) igiene della riproduzione animale;
   6)  informatica  applicata  alle  produzioni  animali e statistica
sanitaria;
   7) tecnologie di potenziamento delle produzioni animali;
   8) diagnostica di laboratorio,
ed inoltre un corso opzionale.
  2› Anno:
   1) malattie infettive di maggiore interesse profilattico;
   2) malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;
   3) patologia degli animali in allevamento intensivo II;
   4) inquinamento ambientale da attivita' zootecniche ed industriali
soggette a vigilanza sanitaria;
   5)   farmacologia   e   tossicologia  veterinaria  applicate  alle
produzioni animali;
   6) sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva;
   7)  norme  nazionali  e  internazionali  di legislazione e polizia
sanitaria;
   8)  tutela del benessere degli animali con particolare riferimento
al trasporto e ai metodi di allevamento,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi  opzionali  saranno  definiti  per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art. 287. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specilizzazione, l'attivita' sperimentale di  laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  in un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta all'esterno  in  laboratori  universitari  e
extra universitari.
  Art.  288. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo  1982,
n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 10 aprile 1990
                                       Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES