IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 281, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione: Scuola di specializzazione in sanita' animale igiene dell'allevamento e delle produzioni animali Art. 282. - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'Universita' di Messina. La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire ed aggiornare le conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed industriale degli animali da reddito, il benessere e la sanita' animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina veterinaria ai compiti dell'area funzionale a) prevista dal Servizio sanitario nazionale e definita "sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali", nonche' di veterinari d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE. La scuola rilascia il titolo di specialista in sanita' animale, igiene dell'allevamento e produzioni animali. Art. 283. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle stutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi. Art. 284. - Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria di Messina. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 285. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alal scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 286. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) epidemiologia veterinaria; 2) patologia degli animali in allevamento intensivo I; 3) igiene dei ricoveri per animali; 4) igiene dell'alimentazione animale; 5) igiene della riproduzione animale; 6) informatica applicata alle produzioni animali e statistica sanitaria; 7) tecnologie di potenziamento delle produzioni animali; 8) diagnostica di laboratorio, ed inoltre un corso opzionale. 2 Anno: 1) malattie infettive di maggiore interesse profilattico; 2) malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico; 3) patologia degli animali in allevamento intensivo II; 4) inquinamento ambientale da attivita' zootecniche ed industriali soggette a vigilanza sanitaria; 5) farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni animali; 6) sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva; 7) norme nazionali e internazionali di legislazione e polizia sanitaria; 8) tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al trasporto e ai metodi di allevamento, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa. Art. 287. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specilizzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida in un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari e extra universitari. Art. 288. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 10 aprile 1990 Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES