IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal senato accademico nelle sedute del 12 aprile 1988, 17 gennaio e 6 giugno 1989, per il corso di laurea in scienze biologiche, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' interessata e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 23 giugno 1989, trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 27 luglio 1989, n. 989; Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dal senato accademico nell'adunanza del 15 maggio 1990, acquisito il parere conforme della facolta' interessata e del consiglio di amministrazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 62 (ex 51) e 82-86 (ex 71-75) relativi all'elencazione dei corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura degli articoli 62 e 82-86, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 62. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in matematica; b) la laurea in fisica; c) la laurea in chimica; d) la laurea in scienze naturali; e) la laurea in scienze biologiche; f) la laurea in scienze geologiche. La durata degli studi per i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze naturali e scienze geologiche e' di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in chimica e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze biologiche e' di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione. Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE Art. 82. - Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed e' suddiviso in un triennio propedeutico ed in biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli esami non e' inferiore a ventisei. Nel caso di verifica di profitto contestuali - accorpamento di piu' insegnamenti dello stesso anno accademico - il preside costituisce le commissioni di profitto, utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento e' di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi. Art. 83. - Triennio propedeutico: 1) istituzioni di matematiche; 2) biometria; 3) fisica; 4) laboratorio di fisica ( a); 5) chimica generale ed inorganica; 6) chimica organica; 7) chimica fisica; 8) laboratorio di chimica ( b); 9) citologia ed istologia ( c); 10) chimica biologica; 11) fisiologia generale; 12) genetica; 13) zoologia; 14) anatomia comparata ( d); 15) botanica; 16) fisiologia vegetale; 17) microbiologia generale; 18) ecologia; 19) biologia molecolare. Tutti gli studenti sono tenuti inoltre a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovra' essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti. ------- (a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali. (b) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche. (c) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali. (d) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati. Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline "biologiche" del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonche' da eventuali altri docenti, secondo modalita' fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attivita' svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti. Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico. Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto e' condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline "biologiche", dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese. Tra i sette esami di discipline "biologiche" debbono essere compresi: quelli di botanica, chimica biologica, citologia ed istologia, fisiologia generale, genetica e zoologia. Art. 84. Biennio di applicazione. Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Gli indirizzi e le discipline caratterizzanti sono: a) Indirizzo biologico ecologico: botanica II; ecologia applicata; chimica dell'ambiente; zoologia II. b) Indirizzo fisiopatologico: anatomia umana (facoltativa); farmacologia; fisiologia generale II; igiene; patologia generale. Possono essere attivati, all'interno degli indirizzi uno o piu' orientamenti in funzione delle necessita' che potranno emergere. Elenco dei corsi non obbligatori. (I corsi non obbligatori possono eventualmente essere accorpati con i corsi irrinunciabili): 1) algologia; 2) analisi biochimico-cliniche; 3) anatomia vegetale; 4) antropometria; 5) batteriologia; 6) biochimica cellulare; 7) biochimica comparata; 8) biochimica fisica; 9) biochimica industriale; 10) biochimica macromolecolare; 11) biochimica vegetale; 12) biofisica; 13) biologia cellulare; 14) biologia della pesca ed acquacoltura; 15) biologia delle popolazioni umane; 16) biologia dello sviluppo; 17) biologia marina; 18) biologia umana; 19) biologia vegetale applicata; 20) botanica sistematica; 21) calcolo numerico e programmazione; 22) chimica analitica; 23) chimica analitica clinica; 24) chimica analitica strumentale; 25) chimica degli alimenti; 26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; 27) chimica delle sostanze organiche naturali; 28) chimica fisica biologica; 29) citochimica ed istochimica; 30) citogenetica; 31) citologia animale; 32) citologia sperimentale; 33) citologia vegetale; 34) citopatologia; 35) complementi di chimica organica; 36) complementi di fisiologia generale; 37) conservazione della natura e delle sue risorse; 38) didattica naturalistica e biologica; 39) ecofisiologia vegetale; 40) ecologia animale; 41) ecologia microbica; 42) ecologia preistorica; 43) ecologia umana; 44) ecologia vegetale; 45) elettrofisiologia; 46) embriologia comparata; 47) embriologia e morfologia sperimentale; 48) endocrinologia comparata; 49) entomologia; 50) enzimologia; 51) etologia; 52) etologia applicata; 53) evoluzione biologica; 54) farmacologia cellulare; 55) farmacologia molecolare; 56) fisiologia cellulare; 57) fisiologia comparata; 58) fisiologia delle piante coltivate; 59) fisiopatologia endocrina; 60) fitogeografia; 61) fitobiologia; 62) biocristallografia; 63) genetica dei microrganismi; 64) genetica delle popolazioni; 65) genetica molecolare; 66) genetica quantitativa; 67) genetica umana; 68) genetica vegetale; 69) geobotanica; 70) idrobiologia e pescicoltura; 71) igiene degli alimenti; 72) igiene ambientale; 73) immunologia; 74) ingegneria genetica; 75) laboratorio di biologia molecolare; 76) laboratorio di ecologia; 77) laboratorio di metodologie botaniche; 78) laboratorio di metodologie farmacologiche; 79) laboratorio di metodologie fisiologiche; 80) laboratorio di metodologie genetiche; 81) laboratorio di metodologie zoologiche; 82) laboratorio di microbiologia e sierologia; 83) laboratorio di patologia generale; 84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali; 85) metodi fisici della biologia; 86) metodi per il trattamento della informazione; 87) merceologia; 88) micologia; 89) microbiologia ambientale; 90) microbiologia industriale; 91) mutagenesi ambientale; 92) neurobiologia; 93) neurobiologia comparata; 94) oceanografia; 95) paleobotanica; 96) paleontologia; 97) paleontologia umana e paleoetnologia; 98) palinologia; 99) parassitologia; 100) patologia cellulare; 101) patologia molecolare; 102) patologia vegetale; 103) planctologia; 104) primatologia; 105) protozoologia; 106) psicobiologia; 107) radiobiologia; 108) scienza dell'alimentazione; 109) storia della biologia; 110) tossicologia; 111) ultrastrutture vegetali; 112) virologia vegetale; 113) virologia; 114) zoocolture; 115) zoogeografia; 116) zoologia applicata; 117) zoologia sistematica; 118) zoologia dei vertebrati. Art. 85. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dal titolo I, capo II del presente statuto, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese. L'esame di laurea consiste nella esposizione e discussione in una dissertazione scritta (tesi) a contenuto biologico, su dati sperimentali, recante un contributo originale su tema concordato dal candidato con il professore ufficiale della materia secondo le norme che regolano l'internato. A tale fine e' obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilita' del relatore. Il titolo della tesi, firmata dal relatore, va presentato in segreteria insieme alla domanda di ammissione all'esame di laurea. La tesi deve essere depositata in segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami di laurea. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, fara' menzione dell'indirizzo seguito. Art. 86. - Il consiglio di corso di laurea determina caso per caso a quale anno possono essere ammessi gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o da altre universita' o sono forniti di un'altra laurea, e stabilisce altresi' quali esami gia' superati e quali attestazioni di frequenza possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze biologiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, 25 maggio 1990 Il rettore: ROSSI