IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge,  il
quale stabilisce che gli  elenchi  e  le  prescrizioni  di  cui  agli
allegati della stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto  anche  delle
direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro
della sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
  Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.  91,  24  novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988 e 15 gennaio 1990, con i quali  si  e'
provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986,
anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunita'
europee n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE,  n.  87/137/CEE,
n. 88/233/CEE e n. 89/174/CEE; 
  Ritenuta la necessita' di  modificare  ulteriormente  gli  allegati
della  legge  citata,  in  attuazione  della  direttiva   90/121/CEE,
adottata dalla commissione delle Comunita'  europee  il  20  febbraio
1990; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  formulato  in
data 20 aprile 1990; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente
l'elenco delle sostanze che non possono  entrare  nella  composizione
dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale
15 gennaio 1990, il  testo  della  voce  n.  289  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "289. Piombo (composti, salvo il piombo  acetato,  alle  condizioni
indicate nell'allegato III, parte prima, voce n. 57)". 
  2. Alle voci n. 368 e n. 371 dello  stesso  allegato  II,  dopo  le
espressioni  "2,4-diamminoanisolo"  e   "2,5-diamminoanisolo",   sono
aggiunte le parole "e suoi sali". 
  3. Al medesimo allegato II sono aggiunte le voci seguenti: 
  "389. 11-a-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri 
        (80-75-1) 
   390. C.I. 42640 
Sale sodico di N-[4-[[(4-dimetilammino) fenil] 
[4-[etil  [(3-sulfofenil)  metil]ammino]  fenil]metilen]  -   2,5   -
cicloesadien - 1 - iliden] - N - etil - 3 - sulfobenzenmetanamminio 
idrossido, sale interno 
[1694-09-3] 
   391. C.I. 13065 
Sale sodico dell'acido 3-[[4-(fenilammino) 
fenil) azo] benzensolfonico 
[587-98-4] 
   392. C.I. 42535 
C.I. Basic Violet 1 
[8004-87-3] 
   393. C.I. 61554 
1,4-bis (butilammino)-9, 10-antracendione 
[17354-14-2] 
   394. Antiandrogeni a struttura steroidea 
   395. Acetonitrile 
[75-05-8] 
   396. Tetraidrozolina e suoi sali 
4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftalenil)-1H-imidazolo 
Tetrizolina (D.C. It) 
[84-22-0]".