IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2319,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  742  e'  aggiunto il seguente nuovo articolo relativo
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia
odontostomatologica  afferente alla facolta' di medicina e chirurgia:
                      Scuola di specializzazione
                   in chirurgia odontostomatologica
  Art.  743.  -  1.  E'  istituita  la  scuola di specializzazione in
chirurgia odontostomatologica presso l'Universita'  degli  studi  "La
Sapienza" di Roma.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  specialisti  in chirurgia
odontostomatologica.
  La   scuola   rilascia   il  titolo  di  specialista  in  chirurgia
odontostomatologica.
  2. La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  quindici
specializzandi.
  3.  Per  l'attuazione  delle  attivita'  didattiche programmate dal
consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e  chirurgia.
  4.  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in
medicina e chirurgia e quelli in odontoiatria e protesi dentaria.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Le  materie  valutabili  ai  fini  del  punteggio di cui al decreto
ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate  nel  manifesto  annuale
della scuola.
  5.  La  scuola  comprende  quattro aree di insegnamento e tirocinio
professionale:
    a) propedeutica;
    b) diagnostica;
    c) stomatologica;
    d) chirurgia speciale.
  6.  Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa
professionale sono i seguenti:
   a) Area propedeutica:
   farmacologia clinica;
   anestesiologia e rianimazione;
   embriologia   e  anatomia  chirurgica  odontostomatologica  e  del
distretto cervico-facciale;
   medicina legale e delle assicurazioni;
   statistica applicata alla ricerca scientifica;
   patologia medica.
   b) Area diagnostica:
   anatomia e istologia patologica;
   radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;
   semeiotica    clinica    odontostomatologica   e   del   distretto
cervico-facciale;
   esercitazioni cliniche.
   c) Area stomatologica:
   patologia odontostomatologica;
   clinica odontostomatologica;
   odontostomatologia preventiva;
   parodontologia;
   clinica protesica;
   esercitazioni cliniche.
   d) Area di chirurgia speciale:
   tecniche operatorie e materiali;
   chirurgia exodontica;
   chirurgia endodontica;
   chirurgia ortognatodontica;
   chirurgia pre-protesica;
   chirurgia parodontale;
   chirurgia maxillo-facciale;
   esercitazioni cliniche.
  7.  L'attivita'  didattica  comprende  ogni  anno  ottocento ore di
didattica formale e  di  tirocinio  professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite)
ed  in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  8. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Area propedeutica (ore 100):
    farmacologia clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  25
    anestesiologia e rianimazione  . . . . . . . . . . . . . . "   50
    embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica
e del distretto cervico-facciale   . . . . . . . . . . . . . . "   25
   Area diagnostica (ore 100):
    anatomia patologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    radiologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . . . "   25
    semeiotica clinica odontostomatologica   . . . . . . . . . "   25
   Area stomatologica (ore 100):
    patologia odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . "   50
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
   Area di chirurgia speciale (ore 100):
    tecniche operatorie e materiali  . . . . . . . . . . . . . "   50
    chirurgia exodontica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  2› Anno:
   Area propedeutica (ore 100):
    embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica
e del distretto cervico-facciale   . . . . . . . . . . . . . .ore  50
    patologia medica (per la patologia intersistemica)   . . . "   50
   Area diagnostica (ore 100):
    anatomia e istologia patologica  . . . . . . . . . . . . . "   50
    radiologia odontostomatologica e del distretto
cervico-facciale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   25
    semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto
cervico-facciale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   25
   Area stomatologica (ore 100):
    patologia odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . "   50
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . . "   50
   Area di chirurgia speciale (ore 100):
    chirurgia exodontica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   40
    chirurgia endodontica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
    chirurgia parodontale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   40
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3› Anno:
   Area propedeutica (ore 50):
    medicina legale e delle assicurazioni  . . . . . . . . . .ore  25
    statistica applicata alla ricerca scientifica  . . . . . . "   25
   Area stomatologica (ore 100):
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    odontostomatologia preventiva  . . . . . . . . . . . . . . "   25
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   25
   Area di chirurgia speciale (ore 250):
    chirurgia ortognatodontica   . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    chirurgia pre-protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
    chirurgia maxillo-facciale   . . . . . . . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  9.  Durante  i  tre  anni  di  corso  e' richiesta la frequenza nei
reparti di degenza, nelle  sale  operatorie,  negli  ambulatori,  nei
servizi  specialistici  e  nelle  strutture di ricerca afferenti alla
scuola.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.
  Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla
"Normativa generale"   per le scuole di specializzazione.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 settembre 1990
                                                           Il rettore