IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede:
   che  "con  decreto  del  Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro   del   tesoro,   sono   stabiliti   i   criteri   per    la
rideterminazione,  a  decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi,
diritti erariali ed indennizzi comunque  dovuti  per  l'utilizzazione
dei  beni  immobili  del  demanio  o del patrimonio disponibile dello
Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe
o  misure  stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1›
gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di
tale  data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date
successive";
   che  "gli  aumenti  non  si  applicano  ai  canoni  dovuti  per le
concessioni  delle  grandi  derivazioni  ad  uso  idroelettrico,   di
attingimento  di  acque  pubbliche  per uso potabile o di irrigazione
agricola, ne' ai  canoni  per  immobili  concessi  o  locati  ad  uso
alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392,
o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981, n. 692.";
  Ravvisata   l'opportunita'   di   adottare   criteri   per  aumenti
differenziati in dipendenza sia delle diverse utilizzazioni dei  beni
di proprieta' dello Stato, nonche' del tempo a decorrere dal quale le
stesse hanno avuto inizio;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni
annui gia' fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546,  convertito, con modificazioni, nella legge 1› dicembre 1981, n.
692, ed i proventi comunque dovuti, relativi  alle  utenze  di  acqua
pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati:
    a)  per  uso  industriale  e  per  pescicoltura: L. 1.500.000 per
modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire  le
colature o residui d'acqua;
    b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
    c)  per  piccole  derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per
ogni Kilowatt di potenza nominale.
  2.  Gli  importi per detti canoni non possono essere inferiori a L.
180.000 annue.
  3.   I   titolari   delle   concessioni   in   corso  sono  tenuti,
conseguentemente, ad integrare le cauzioni gia' versate, in  modo  da
raggiungere   almeno  la  meta'  di  un'annualita'  del  canone  dopo
l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.