IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede: che "con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1 gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive"; che "gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, ne' ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692."; Ravvisata l'opportunita' di adottare criteri per aumenti differenziati in dipendenza sia delle diverse utilizzazioni dei beni di proprieta' dello Stato, nonche' del tempo a decorrere dal quale le stesse hanno avuto inizio; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui gia' fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti, relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati: a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua; c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni Kilowatt di potenza nominale. 2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue. 3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni gia' versate, in modo da raggiungere almeno la meta' di un'annualita' del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.