IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato  dal  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che  prevede  la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento   dei   controlli   sul   bestiame  da  ammettere  tra  i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11  gennaio  1988,  n.  97,  recante norme per l'importazione ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale  seminale  ed  ovuli  fecondati  provenienti  parimenti dal
bestiame da riproduzione di razza pura;
  Visti  i  decreti  del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste
rispettivamente del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989 e 21 dicembre 1989
con  i  quali sono state apportate modifiche e integrazioni al citato
decreto ministeriale n. 97/88;
  Considerata la necessita' di modificare ed integrare ulteriormente,
per  le  specie equina, suina, ovina e caprina, i requisiti stabiliti
nell'allegato  2  ai suddetti decreti per l'importazione dei soggetti
riproduttori di razza pura e relativo materiale riproduttivo, al fine
di  adeguare  gli stessi alle nuove realta' legate al progresso della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di riproduzione;
  Ritenuto  inoltre  opportuno  ed urgente prorogare ulteriormente le
norme  gia'  contenute con carattere transitorio nell'allegato 2- bis
ai   citati  decreti  ministeriali,  per  quanto  concerne  i  minimi
morfologici  dei  soggetti  e dei genitori di razza Bruna provenienti
dalla  Svizzera,  al  fine di salvaguardare i tradizionali scambi con
detta nazione europea;
  Considerata  infine la necessita' di modificare gli allegati numeri
4  (a-b-c)  e  6 (a-b-c) recanti modelli in base ai quali compilare i
relativi   nulla-osta   per   l'importazione   e   l'esportazione  di
riproduttori  di razza pura e loro materiale riproduttivo, al fine di
razionalizzare  la  procedura  di rilascio delle autorizzazioni e dei
nulla-osta medesimi;
  Ritenuto  quindi  di  dover  integrare e modificare in tal senso il
testo dei suddetti allegati numeri 2, 2-bis, 4 (a-b-c) e 6 (a-b-c) al
piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/88 e relativi allegati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988,
recante:  "Requisiti  del  bestiame  da  riproduzione  di  razza pura
nonche'   del  materiale  seminale  ed  ovuli  fecondati  provenienti
parimenti  dal  bestiame  da  riproduzione di razza pura da ammettere
all'importazione",  titolo I - Riproduttori di razza pura, gli interi
testi  relativi  alle  voci  "Cavalli",  "Suini", "Ovini" e "Caprini"
vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
                               "EQUINI
1. Identificazione.
  Tatuaggio  effettuato  nel  Paese d'origine e/o dati segnaletici. I
dati  segnaletici  sono sempre necessari per le razze da competizioni
sportive.
2. Requisiti minimi.
   A)   Paesi   CEE:   sono   richiesti  i  requisiti  genealogici  e
attitudinali  previsti  nel  quadro dell'applicazione della direttiva
del Consiglio del 26 giugno 1990.
   B) Paesi terzi:
    a) razze da carne:
    eta' minima: anni 2 e mezzo;
    requisiti  genealogici,  morfologici  e  funzionali  previsti dal
regolamento del Libro genealogico italiano di razza;
    b) razze da competizioni sportive:
    i  soggetti devono presentare particolari pregi in relazione alle
esigenze  del  miglioramento della razza sulla base delle prestazioni
funzionali  del soggetto o, qualora trattasi di giovani soggetti, dei
loro   genitori.   Dette   prestazioni  funzionali  saranno  definite
periodicamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentiti
gli enti che tengono il Libro genealogico (Stud Book).
    b.1 Prestazioni funzionali dei cavalli puro sangue inglese:
    1)  maschi  interi e femmine: vincitori di una corsa di Gruppo (o
Grado)  I, II o III o che siano piazzati in corse di Gruppo (o Grado)
I o II;
    2) maschi interi e femmine, figli di:
      a) stalloni vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I o II o
che  abbiano  vinto  una corsa di Gruppo (o Grado) III e che si siano
piazzati in una corsa di Gruppo (o Grado) I o II;
oppure
      b) stalloni padri di almeno cinque vincitori di corse di Gruppo
(o Grado) I;
oppure
      c)  fattrici vincitrici o piazzate in corse di Gruppo (o Grado)
I,  II  o  III  o  vincitrici  di  almeno una corsa Listed o madri di
cavalli vincitori o piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III
o vincitori di almeno una corsa Listed;
oppure
      d) fattrici figlie di fattrici del tipo di quelle indicate alla
precedente lettera c);
oppure
      e)  fattrici  la  cui seconda madre si sia piazzata in corse di
Gruppo (o Grado) I, II o III o abbia vinto una corsa Listed.
  Per  cavalli  'piazzati'  si  intendono i primi quattro arrivati di
ogni  corsa.  Per  corse di Gruppo o Grado o Listed devono intendersi
quelle   cosi'   classificate   nella   pubblicazione  'International
Cataloguing  Standards'  edita  annualmente  a  cura  del Jockey Club
Inglese,   della  'The  Thoroughbred  Owners  and  Breeders  Assn'  e
dell''European Pattern Race Commettee'.
    b.2 Prestazioni funzionali dei cavalli da trotto:
     a) maschi esteri, ad esclusione degli europei:
     3 e 4 anni: record ufficiale in corsa 2.01 (1.15.2 al km) e lire
60 milioni di somme vinte;
     5 anni ed oltre: record ufficiale in corsa 2.00 (1.14.6 al km) e
lire 80 milioni di somme vinte;
     b) maschi europei:
     3 e 4 anni: velocita' di 1.17.5 al km e lire 40 milioni di somme
vinte;
     5  anni  ed  oltre:  velocita' 1.16.5 al km e lire 80 milioni di
somme vinte;
     c)  puledri  (maschi  e femmine) nati all'estero a seguito della
madre temporaneamente esportata gravida per essere coperta;
     d)  puledri  (maschi  e  femmine)  nati  all'estero  da fattrici
indigene  o estere nazionalizzate in Italia temporaneamente esportate
per essere accoppiate con stalloni esteri con requisiti non inferiori
a quelli di cui alle lettere a) e b);
     e)  puledri  (maschi  e femnmine) concepiti e nati all'estero da
fattrici acquistate all'estero da proprietari italiani, e da stalloni
con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere a) e b).
3. Documentazione.
  Certificato   genealogico   o   libretto  segnaletico  (passaporto)
rilasciato  dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente
nell'allegato  1.  Per  i  cavalli  delle razze puro sangue inglese e
trottatore,   i   certificati  possono  essere  presentati  in  copia
autenticata dall'autorita' emettente.
  Nel  certificato  genealogico  e  nel  libretto segnaletico redatti
nelle lingue della CEE devono figurare:
    a) Indicazioni minime:
    organismo  che rilascia il certificato (denominazione, indirizzo,
numero di telefono e numero di telefax);
    denominazione del Libro genealogico;
    numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
    sistema di identificazione;
    identificazione;
    data di nascita;
    razza;
    sesso;
    colore del mantello;
    nome ed indirizzo dell'allevatore;
    luogo dell'allevamento;
    nome ed indirizzo del proprietario;
    genealogia  (genitori  e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel
Libro genealogico);
    risultati delle prove o prestazioni attitudinali;
    luogo,  data,  timbro e firma (nome e qualifica del firmatario in
stampatello).
    b) Caratteristiche del soggetto:
    nome;
    razza;
    sesso;
    colore del mantello;
    rappresentazione  grafica dei dati segnaletici (lato destro, lato
sinistro,  linea  superiore  degli  occhi,  posteriore: visione della
parte   posteriore,  collo:  visione  della  parte  anteriore,  naso,
anteriore: visione della parte posteriore);
    caratteristiche  rilevate della madre (testa, anteriore sinistro,
anteriore  destro,  posteriore  sinistro,  posteriore  destro, corpo,
altre caratteristiche);
    circoscrizione;
    firma  (nome  e  qualifica del firmatario in stampatello), timbro
del veterinario autorizzato o dell'autorita' competente".
                               "SUINI
1. Identificazione.
  Tutti  i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema
(placca,  tatuaggio,  marcatura  a  tacche,  marca auricolare, schema
grafico   della   pezzatura)  dal  numero  di  iscrizione  nel  libro
genealogico estero riconosciuto.
2. Requisiti minimi:
   A)   Paesi   CEE:   sono   richiesti  i  requisiti  genealogici  e
attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n.
88/661/CEE  del  Consiglio,  del  19 dicembre 1988, ed in particolare
quelli  stabiliti  all'art.  4,  comma 2, della medesima direttiva n.
88/661/CEE ed agli articoli 1 e 2 della decisione n. 89/502/CEE della
Commisione CEE del 18 luglio 1989.
   B) Paesi terzi:
    a) eta' non inferiore agli 8 mesi;
    b)  requisiti  genealogici,  morfologici,  produttivi  e genetici
previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano.
3. Documentazione.
  Certificato  genealogico  rilasciato dall'organizzazione competente
riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.
  Nel   certificato   genealogico   devono   figurare   le   seguenti
indicazioni:
    organismo che rilascia il certificato;
    denominazione del Libro genealogico;
    numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
    data del rilascio del certificato;
    sistema di identificazione;
    identificazione;
    data di nascita;
    razza;
    sesso;
    nome ed indirizzo dell'allevatore;
    nome ed indirizzo del proprietario;
    genealogia  (genitori  e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel
Libro genealogico);
    risultati   dei   controlli   dell'attitudine   ed   i  risultati
aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del
valore  genetico,  effettuati  sull'animale  stesso  nonche' sui suoi
genitori e nonni;
    luogo,   data  e  firma  (nome  e  qualifica  del  firmatario  in
stampatello).
  Qualora  le  suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti
le  autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare che
le  indicazioni  medesime  figurano in tali documenti, utilizzando la
formula seguente:
    a)  per  suini  riproduttori  di  razza  pura  oggetto  di scambi
intercomunitari:
  'Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni  previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE della
Commissione';
    b)  per  suini  riproduttori  di razza pura provenienti dai Paesi
terzi:
  'Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni previste dalla normativa italiana'".
                          "OVINI E CAPRINI
1. Identificazione.
  Tutti  i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema
(placca,  tatuaggio,  marca  auricolare) dal numero di iscrizione nel
libro genealogico estero riconosciuto.
2. Requisiti minimi.
   A)   Paesi   CEE:   sono   richiesti  i  requisiti  genealogici  e
attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n.
89/361/CEE  del  Consiglio  del 30 maggio 1989 ed in particolare agli
articoli 1 e 2 della decisione n. 90/255/CEE della Commissione del 10
maggio 1990.
   B)  Paesi  terzi:  requisiti genealogici, morfologici e funzionali
previsti  dai  regolamenti del libro genealogico vigente nel Paese di
provenienza  ed  in  funzione  del miglioramento genetico delle razze
italiane.
3. Documentazione.
  Certificato  genealogico  rilasciato dall'organizzazione competente
riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.
  Nel   certificato   genealogico   devono   figurare   le   seguenti
indicazioni:
    organismo che rilascia il certificato;
    denominazione del libro genealogico;
    numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
    sistema di identificazione;
    identificazione;
    data di nascita;
    razza;
    sesso;
    nome ed indirizzo dell'allevatore;
    nome ed indirizzo del proprietario;
    genealogia  (genitori  e nonni e relativi numeri di registrazione
nel Libro genealogico);
    luogo,   data  e  firma  (nome  e  qualifica  del  firmatario  in
stampatello).
  Nel   certificato   devono   figurare  i  risultati  dei  controlli
dell'attitudine ed i risultati aggiornati (con indicazione della loro
origine)   della   valutazione   del   valore   genetico   effettuati
sull'animale  stesso nonche' sui suoi genitori e nonni, purche' siano
stati  ottenuti  conformemente  alla  decisione  n.  90/256/CEE della
Commissione del 10 maggio 1990.
  Qualora  le  suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti
le  autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare che
le  indicazioni  medesime  figurano in tali documenti, utilizzando la
formula seguente:
    a)  per  gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura oggetto
di scambi intercomunitari:
  'Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni  previste dall'art. 1 della decisione n. 90/258/CEE della
Commissione';
    b)   per  gli  ovini  e/o  caprini  riproduttori  di  razza  pura
provenienti dai Paesi terzi:
  'Il  sottoscritto  attesta  che  in  questi  documenti  figurano le
indicazioni previste dalla normativa italiana'".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n. 616/1977 da' attuazione alla delega di
          cui all'art.   1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  182,
          concernente     norme    sull'ordinamento    regionale    e
          sull'organizzazione della pubblica amministrazione.
             -   Il   D.M.   n.  96/1988:  "Importazione  di  animali
          riproduttori di razza pura in esenzione da dazio".
             -  Il  D.M.  5  agosto 1988, n. 360, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22  agosto
          1988.
             -  Il  D.M. 14 gennaio 1989 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989.
             -  Il D.M. 21 dicembre 1989 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.