IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura; Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989 e 21 dicembre 1989 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/88; Considerata la necessita' di modificare ed integrare ulteriormente, per le specie equina, suina, ovina e caprina, i requisiti stabiliti nell'allegato 2 ai suddetti decreti per l'importazione dei soggetti riproduttori di razza pura e relativo materiale riproduttivo, al fine di adeguare gli stessi alle nuove realta' legate al progresso della ricerca scientifica e tecnologica in materia di riproduzione; Ritenuto inoltre opportuno ed urgente prorogare ulteriormente le norme gia' contenute con carattere transitorio nell'allegato 2- bis ai citati decreti ministeriali, per quanto concerne i minimi morfologici dei soggetti e dei genitori di razza Bruna provenienti dalla Svizzera, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con detta nazione europea; Considerata infine la necessita' di modificare gli allegati numeri 4 (a-b-c) e 6 (a-b-c) recanti modelli in base ai quali compilare i relativi nulla-osta per l'importazione e l'esportazione di riproduttori di razza pura e loro materiale riproduttivo, al fine di razionalizzare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e dei nulla-osta medesimi; Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso il testo dei suddetti allegati numeri 2, 2-bis, 4 (a-b-c) e 6 (a-b-c) al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/88 e relativi allegati; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: "Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione", titolo I - Riproduttori di razza pura, gli interi testi relativi alle voci "Cavalli", "Suini", "Ovini" e "Caprini" vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "EQUINI 1. Identificazione. Tatuaggio effettuato nel Paese d'origine e/o dati segnaletici. I dati segnaletici sono sempre necessari per le razze da competizioni sportive. 2. Requisiti minimi. A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990. B) Paesi terzi: a) razze da carne: eta' minima: anni 2 e mezzo; requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano di razza; b) razze da competizioni sportive: i soggetti devono presentare particolari pregi in relazione alle esigenze del miglioramento della razza sulla base delle prestazioni funzionali del soggetto o, qualora trattasi di giovani soggetti, dei loro genitori. Dette prestazioni funzionali saranno definite periodicamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentiti gli enti che tengono il Libro genealogico (Stud Book). b.1 Prestazioni funzionali dei cavalli puro sangue inglese: 1) maschi interi e femmine: vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I, II o III o che siano piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I o II; 2) maschi interi e femmine, figli di: a) stalloni vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I o II o che abbiano vinto una corsa di Gruppo (o Grado) III e che si siano piazzati in una corsa di Gruppo (o Grado) I o II; oppure b) stalloni padri di almeno cinque vincitori di corse di Gruppo (o Grado) I; oppure c) fattrici vincitrici o piazzate in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitrici di almeno una corsa Listed o madri di cavalli vincitori o piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitori di almeno una corsa Listed; oppure d) fattrici figlie di fattrici del tipo di quelle indicate alla precedente lettera c); oppure e) fattrici la cui seconda madre si sia piazzata in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o abbia vinto una corsa Listed. Per cavalli 'piazzati' si intendono i primi quattro arrivati di ogni corsa. Per corse di Gruppo o Grado o Listed devono intendersi quelle cosi' classificate nella pubblicazione 'International Cataloguing Standards' edita annualmente a cura del Jockey Club Inglese, della 'The Thoroughbred Owners and Breeders Assn' e dell''European Pattern Race Commettee'. b.2 Prestazioni funzionali dei cavalli da trotto: a) maschi esteri, ad esclusione degli europei: 3 e 4 anni: record ufficiale in corsa 2.01 (1.15.2 al km) e lire 60 milioni di somme vinte; 5 anni ed oltre: record ufficiale in corsa 2.00 (1.14.6 al km) e lire 80 milioni di somme vinte; b) maschi europei: 3 e 4 anni: velocita' di 1.17.5 al km e lire 40 milioni di somme vinte; 5 anni ed oltre: velocita' 1.16.5 al km e lire 80 milioni di somme vinte; c) puledri (maschi e femmine) nati all'estero a seguito della madre temporaneamente esportata gravida per essere coperta; d) puledri (maschi e femmine) nati all'estero da fattrici indigene o estere nazionalizzate in Italia temporaneamente esportate per essere accoppiate con stalloni esteri con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere a) e b); e) puledri (maschi e femnmine) concepiti e nati all'estero da fattrici acquistate all'estero da proprietari italiani, e da stalloni con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere a) e b). 3. Documentazione. Certificato genealogico o libretto segnaletico (passaporto) rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente nell'allegato 1. Per i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, i certificati possono essere presentati in copia autenticata dall'autorita' emettente. Nel certificato genealogico e nel libretto segnaletico redatti nelle lingue della CEE devono figurare: a) Indicazioni minime: organismo che rilascia il certificato (denominazione, indirizzo, numero di telefono e numero di telefax); denominazione del Libro genealogico; numero d'iscrizione nel Libro genealogico; sistema di identificazione; identificazione; data di nascita; razza; sesso; colore del mantello; nome ed indirizzo dell'allevatore; luogo dell'allevamento; nome ed indirizzo del proprietario; genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico); risultati delle prove o prestazioni attitudinali; luogo, data, timbro e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello). b) Caratteristiche del soggetto: nome; razza; sesso; colore del mantello; rappresentazione grafica dei dati segnaletici (lato destro, lato sinistro, linea superiore degli occhi, posteriore: visione della parte posteriore, collo: visione della parte anteriore, naso, anteriore: visione della parte posteriore); caratteristiche rilevate della madre (testa, anteriore sinistro, anteriore destro, posteriore sinistro, posteriore destro, corpo, altre caratteristiche); circoscrizione; firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello), timbro del veterinario autorizzato o dell'autorita' competente". "SUINI 1. Identificazione. Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) dal numero di iscrizione nel libro genealogico estero riconosciuto. 2. Requisiti minimi: A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE ed agli articoli 1 e 2 della decisione n. 89/502/CEE della Commisione CEE del 18 luglio 1989. B) Paesi terzi: a) eta' non inferiore agli 8 mesi; b) requisiti genealogici, morfologici, produttivi e genetici previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano. 3. Documentazione. Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1. Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni: organismo che rilascia il certificato; denominazione del Libro genealogico; numero d'iscrizione nel Libro genealogico; data del rilascio del certificato; sistema di identificazione; identificazione; data di nascita; razza; sesso; nome ed indirizzo dell'allevatore; nome ed indirizzo del proprietario; genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico); risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonche' sui suoi genitori e nonni; luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello). Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti le autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente: a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intercomunitari: 'Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE della Commissione'; b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi: 'Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana'". "OVINI E CAPRINI 1. Identificazione. Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marca auricolare) dal numero di iscrizione nel libro genealogico estero riconosciuto. 2. Requisiti minimi. A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 89/361/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 ed in particolare agli articoli 1 e 2 della decisione n. 90/255/CEE della Commissione del 10 maggio 1990. B) Paesi terzi: requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dai regolamenti del libro genealogico vigente nel Paese di provenienza ed in funzione del miglioramento genetico delle razze italiane. 3. Documentazione. Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1. Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni: organismo che rilascia il certificato; denominazione del libro genealogico; numero d'iscrizione nel Libro genealogico; sistema di identificazione; identificazione; data di nascita; razza; sesso; nome ed indirizzo dell'allevatore; nome ed indirizzo del proprietario; genealogia (genitori e nonni e relativi numeri di registrazione nel Libro genealogico); luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello). Nel certificato devono figurare i risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonche' sui suoi genitori e nonni, purche' siano stati ottenuti conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990. Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in piu' documenti le autorita' competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente: a) per gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intercomunitari: 'Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 90/258/CEE della Commissione'; b) per gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi: 'Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana'".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 182, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione. - Il D.M. n. 96/1988: "Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio". - Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1988. - Il D.M. 14 gennaio 1989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989. - Il D.M. 21 dicembre 1989 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.