IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente dell'unita' sanitaria
locale n. 47 intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento
delle   attivita'   di  trapianto  di  cornea  da  cadavere  a  scopo
terapeutico presso l'ospedale degli infermi di Biella;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 26 luglio 1989;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 30 maggio 1990;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  degli  infermi  di  Biella  e' autorizzato al trapianto
terapeutico di cornea, da cadavere, prelevata in Italia  o  importata
gratuitamente dall'estero.