IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 20 giugno 1989 e 24 luglio 1989 presentate da La Venezia assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore; Viste le lettere n. 923406 e n. 923663 del 28 settembre e 11 ottobre 1989, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Venezia assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Trieste: 1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988); 2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%; 5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988); 6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 7) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa V26 RIV - assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione sulla testa del beneficiario assicurato, pagabile finche' entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo non superiore a cinque anni; 8) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa V26 C RIV - assicurazione di rendita vitalizia temporanea differita a premio annuo costante, con controassicurazione, sulla testa del beneficiario/assicurato, pagabili perche' entrambe le teste sono in vita e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Le condizioni di cui ai punti 7) e 8) sostituiscono le analoghe gia' autorizzate con decreto ministeriale 14 marzo 1989. Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA