IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17
luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  11,  17 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie  bovina
e   suina   e  di  carni  fresche  in  provenienza  dai  Paesi  terzi
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3  dicembre
1982);
  Visti  gli  articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073,
contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia
e  gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta
Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971);
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983,
che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Visto   il  decreto  ministeriale  15  marzo  1985,  recante  norme
sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione  e  la  bollatura
delle  carni fresche in importazione (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20
marzo 1985);
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio  1987  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione  di  animali  della  specie  bovina e suina e di carni
fresche di cui  all'allegato  F  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10  settembre  1982,  n.  889  sopracitato  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982);
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  luglio  1990  concernente  il
mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in
provenienza  da  alcuni  Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7
agosto 1990);
  Vista  la  decisione  della  commissione  della Comunita' economica
europea  relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  ed  alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti dalla Turchia del 26 luglio 1990, n. 90/445/CEE;
  Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle
condizioni  di  polizia  zoosanitaria  stabilite  con  le   decisioni
sopracitate;
  Considerato  che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria
al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  In applicazione della decisione comunitaria n. 90/445/CEE nelle
premesse citata e previa autorizzazione ministeriale,  e'  consentita
l'introduzione  in  Italia di carni fresche (refrigerate e congelate)
di solipedi domestici in provenienza dalle  seguenti  province  della
Turchia:
   Amasya,  Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli,
Izmir, Kastamonu, Katahya, Manisa, Usak,  Yozgat  e  Kirikkale,  alle
condizioni   che  tali  carni  rispettino  i  requisiti  fissati  dal
certificato di polizia sanitaria conforme al modello allegato e siano
scortate  dal  certificato  sanitario  conforme  all'allegato  2  del
decreto ministeriale 15 marzo 1985.