IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971); Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20 marzo 1985); Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopracitato (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990); Vista la decisione della commissione della Comunita' economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Turchia del 26 luglio 1990, n. 90/445/CEE; Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate; Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE; Ordina: Art. 1. 1. In applicazione della decisione comunitaria n. 90/445/CEE nelle premesse citata e previa autorizzazione ministeriale, e' consentita l'introduzione in Italia di carni fresche (refrigerate e congelate) di solipedi domestici in provenienza dalle seguenti province della Turchia: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Katahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale, alle condizioni che tali carni rispettino i requisiti fissati dal certificato di polizia sanitaria conforme al modello allegato e siano scortate dal certificato sanitario conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1985.