LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 12/1987 del 26 marzo 1987; Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato; Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilita' generali determinate dalla situazione economica del Paese; Ritenuto altresi' necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo piu' limitato e di norma di piu' vecchia immissione in commercio; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 settembre 1990; Considerata l'urgenza; Delibera A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialita' medicinali con prezzo al pubblico attualmente inferiore alle lire 7.500 mediante l'applicazione delle seguenti misure: + 25% sulle prime 2.500 lire; + 4% sulle altre 2.500 lire; + 2% sulle restanti 2.499 lire fino a raggiungere il tetto sopra specificato di lire 7.500. B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella GazzettaUfficiale i prezzi di vendita al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta, di cui all'art. 125 delregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialita' medicinali comprese nell'allegato A, con quelliindicati nell'allegato stesso per ciascuna specialita'. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sonocomprensivi di IVA. C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione "C.I.P. n. 30/1990" da sovrapporre alla fustella o etichetta originale con inchiostro preferibilmente rosso al fine di non pregiudicare la lettura ottica del codice a barre e di quello in OCR/a che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non dovra' essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale. D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialita' medicinali di cui all'allegato A sono confermati nelle seguenti misure: grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA. Roma, 2 ottobre 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA