LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
   Visti  i  decreti  legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347 e 23 aprile 1946, n. 363;
   Visti  i  decreti  legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n.  283  e  15  settembre  1947,  n.  896  e  successive
disposizioni;
   Visto il provvedimento C.I.P. n. 12/1987 del 26 marzo 1987;
   Visto  l'esito  dell'esame  delle istanze presentate dalle aziende
interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;
   Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;
   Ritenuto  necessario  procedere  all'aggiornamento dei prezzi, nel
quadro delle compatibilita'  generali  determinate  dalla  situazione
economica del Paese;
   Ritenuto  altresi'  necessario che il predetto aggiornamento debba
essere concentrato sui prodotti a prezzo piu' limitato e di norma  di
piu' vecchia immissione in commercio;
   Vista  la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici
del C.I.P. in data 26 settembre 1990;
Considerata l'urgenza;
                               Delibera
A)  Di  procedere  all'aggiornamento  dei  prezzi  delle  specialita'
medicinali con prezzo al pubblico  attualmente  inferiore  alle  lire
7.500 mediante l'applicazione delle seguenti misure:
+ 25% sulle prime 2.500 lire;
+ 4% sulle altre 2.500 lire;
+  2%  sulle  restanti  2.499  lire fino a raggiungere il tetto sopra
specificato di lire 7.500.
B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente provvedimento nella GazzettaUfficiale i prezzi di vendita al
pubblico  delle  specialita' medicinali risultanti dall'etichetta, di
cui all'art. 125 delregio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  sono
sostituiti  per  le  specialita' medicinali comprese nell'allegato A,
con quelliindicati nell'allegato  stesso  per  ciascuna  specialita'.
Tali   prezzi  fissi  ed  unici  su  tutto  il  territorio  nazionale
sonocomprensivi di IVA.
C)  Considerati  i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il
riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali,  i
grossisti   ed   i  farmacisti  e  ritenuta  l'esigenza  assoluta  di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di  continuita',
evitando ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i
produttori, i grossisti e i farmacisti stessi  aggiornano  il  prezzo
delle  confezioni  mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di
un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo  di  vendita  al
pubblico   stabilito   dal   presente  provvedimento  e  la  seguente
indicazione "C.I.P.  n.  30/1990"  da  sovrapporre  alla  fustella  o
etichetta  originale  con inchiostro preferibilmente rosso al fine di
non pregiudicare la lettura ottica del codice a barre e di quello  in
OCR/a  che  consenta  di  identificare  chiaramente questi ultimi con
particolare riguardo al nome del prodotto.
Il  bollino  in  questione,  una  volta  applicato, non dovra' essere
asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.
D)   I  margini  di  distribuzione  da  applicare  sui  prezzi  delle
specialita' medicinali di cui all'allegato A  sono  confermati  nelle
seguenti misure:
grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.
Roma, 2 ottobre 1990
                         Il Ministro dell'industria, del commercio
                        e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                          BATTAGLIA