IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 settembre 1990, al prezzo fisso di L. 97,45%. L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.