IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  22  luglio  1971 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Lambrusco  Reggiano"  ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visto  il proprio decreto 14 settembre 1978 con il quale sono state
apportate  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  del  vino  in
questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 1989;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Lambrusco Reggiano" approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1971 e modificato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, e' sostituito  per
intero con il seguente testo:
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
             di origine controllata "Lambrusco Reggiano"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata "Lambrusco Reggiano" e'
riservata al vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.