IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 22 luglio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 14 settembre 1978 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Reggiano" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Reggiano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Reggiano" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.