IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  28  marzo  1966  con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco
di  Pitigliano"  ed  e'  stato  approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 222 del 22 settembre 1989;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Bianco di Pitigliano" riconosciuta con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1966 e' sostituito per
intero con il seguente testo:
            Disciplinare di produzione della denominazione
        di origine controllata del vino "Bianco di Pitigliano"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di origine controllata "Bianco di Pitigliano" e'
riservata al vino bianco ed al  vino  spumante  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.