IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 28 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Pitigliano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Pitigliano" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Pitigliano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano" e' riservata al vino bianco ed al vino spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.