IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74/1990;
  Vista  la direttiva n. 90/110/CEE, del 19 febbraio 1990, pubblicata
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n.  L  67,  del  15  marzo   1990,
rettificata  con avviso, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n.
L 83, del 30 marzo 1990, a sua volta rettificato  con  altro  avviso,
pubblicato  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n. L 96, del 12 aprile
1990, con la quale e' stato modificato l'allegato I  della  direttiva
n.   70/524/CEE,   del  23  novembre  1970,  relativa  agli  additivi
nell'alimentazione degli animali, col  modificare  le  condizioni  di
impiego  della  Cantaxantina  e  del  Carbadox,  nonche' col disporre
l'ammissione, in via definitiva, della Astaxantina e della Sepiolite;
  Vista  altresi'  la  direttiva  n.  90/214/CEE, del 20 aprile 1990,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n.  L  113,  del  4  maggio
1990,  con la quale e' stato modificato l'allegato I della menzionata
direttiva numero 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, col modificare  le
condizioni di impiego della Virginiamicina;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9,
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi  per  mangimi,  citato   nelle   premesse,   e'   modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.