IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74/1990;
  Vista  la  direttiva  n.  90/206/CEE  del 9 aprile 1990, pubblicata
nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 106, del 26 aprile 1990,  con  la
quale e' stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE
del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali,   con   il   disporre,   in  via  transitoria,  l'estensione
dell'Avoparcina alle vacche da latte;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9,
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi  per  mangimi,  citato   nelle   premesse,   e'   modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.