IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74/1990; Vista la direttiva n. 90/206/CEE del 9 aprile 1990, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 106, del 26 aprile 1990, con la quale e' stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre, in via transitoria, l'estensione dell'Avoparcina alle vacche da latte; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.