IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  ED
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  l'art.  17  della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito
dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con  il  quale  viene
stabilito  che  le  navi,  le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a
motore o a vela con motore ausiliario)  nazionali  sono  soggette  al
pagamento della tassa di stazionamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989, con il quale sono state
emanate   le  norme  tecniche  per  la  riscossione  della  tassa  di
stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata  in
vigore della legge n. 171/89 sino al 31 dicembre 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 dicembre 1989 che ha precisato
alcune disposizioni del precedente decreto del 10 luglio 1989 e ne ha
prorogato  la validita' sino all'emanazione delle norme regolamentari
previste dall'art. 17 della legge n. 51/76, come sostituito dall'art.
13  della legge n. 171/89 sopracitato e comunque sino al 30 settembre
1990;
  Considerato  che  le  predette  norme regolamentari sono gia' state
predisposte dai Ministri concertanti  e  trasmesse  al  Consiglio  di
Stato  per  l'acquisizione  del previsto parere ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che  i  tempi tecnici necessari per l'acquisizione del
parere di cui sopra e la successiva emanazione del  provvedimento  di
cui  trattasi  non  consentono  che lo stesso possa entrare in vigore
prima del 30 settembre 1990;
  Ritenuta   pertanto  l'opportunita'  e  l'urgenza  di  prorogare  i
sopracitati decreti del 10 luglio 1989 e del 15 dicembre 1989;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  validita' delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali
10 luglio e 15  dicembre  1989  sono  prorogate  sino  alla  prossima
emanazione  delle  norme  regolamentari  previste  dall'art. 17 della
legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5
maggio 1989, n. 171.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 20 settembre 1990
 
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
 
                      Il Ministro delle finanze
                               FORMICA
 
                      Il Ministro dei trasporti
                               BERNINI