IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  l'istanza  in  data 27 agosto 1990 con la quale l'ambasciata
della   Repubblica   di   Liberia   ha   chiesto   che   sia   negata
l'autorizzazione  a  proseguire  l'esecuzione per pignoramento presso
terzi iniziata nei suoi confronti dinanzi alla  pretura  di  Roma  ad
istanza  di  Batatota Abeysena; cio' ai sensi del regio decreto-legge
30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;
  Considerato  che,  a seguito di accertamenti svolti precedentemente
dal Ministero degli affari  esteri  per  il  tramite  dell'ambasciata
d'Italia  in  Monrovia,  risulta  che  nella  Repubblica  di Liberia,
secondo una prassi costante, pur con esclusivo  riguardo  a  rapporti
posti  in  essere  per  diritto  privato,  non  si assoggetta in modo
assoluto, fuori da ogni valutazione di opportunita'  o  provvedimento
autorizzativo,  uno  Stato  estero  alla  giurisdizione  cognitiva od
esecutiva  del  giudice  liberiano  se  non  quando  sia  intervenuto
espresso  consenso  di  detto  Stato;  che,  diversamente, secondo la
normativa vigente in Italia, l'esperimento  di  misure  cautelari  od
esecutive  su  beni  di  Stati  esteri, a prescindere dal consenso di
questi ultimi, che puo' anche  mancare,  e'  possibile  quando  esso,
previa  valutazione  discrezionale  di  motivi  di  convenienza,  che
tengano anche conto delle ragioni di  salvaguardia  del  diritto  del
privato  istante,  sia  stato  autorizzato  dal  Ministro di grazia e
giusitizia;  che,  pertanto,  stante  la  incompatibilita'  dei   due
sistemi,   va   ritenuta   la   insussistenza   della  condizione  di
reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  Liberia;
che,  pure  a  seguito  di  accertamenti  successivamente  svolti dal
Ministero degli affari esteri, la situazione esistente in Liberia,  a
causa  della  guerra  civile, e' del tutto caotica, per cui si dubita
della possibilita' di una qualsiasi tutela, in  punto  di  fatto,  di
beni  di  Stati  esteri;  che dunque, anche per questo verso, si deve
ritenere la insussistenza della condizione di reciprocita';
                               Decreta:
  Dichiara  la  insussistenza della condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia, ai sensi  e  per  gli
effetti  del  regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito
in legge 15 luglio 1926, n. 1263.
   Roma, 15 ottobre 1990
                                                Il Ministro: VASSALLI