IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli 108-112 del codice della navigazione approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24  marzo  1990,  n.  58,  concernente  la
soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali lavoratori
portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto  il  decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il
quale vengono determinati i termini, i criteri  e  le  modalita'  per
l'attribuzione  dei  benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della
legge n. 58/90 sopracitata,  ivi  compresa  la  determinazione  della
media  mensile  d'impiego  dei  lavoratori  delle  compagnie e gruppi
portuali;
  Visto  il  decreto interministeriale datato 10 febbraio 1990 con il
quale sono stati determinati per l'anno 1990  la  dotazione  organica
con  l'individuazione  delle eccedenze, nonche' il collocamento fuori
produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  gruppi
portuali;
  Considerate  le  esigenze evidenziatesi nel corso del corrente anno
nelle singole realta' portuali a seguito dell'entrata in vigore della
citata legge n. 58/90;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere ad una rideterminazione della
dotazione organica, nonche' delle eccedenze e del collocamento  fuori
produzione  dei  lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie e gruppi
portuali per l'anno 1990, tenuti sempre presenti i  criteri  indicati
nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita'  di  considerare  il  presente
decreto valido anche per primo trimestre dell'anno 1991  ai  sensi  e
per  gli effetti di cui alla citata legge n. 58/90 dando, nell'ambito
del limite massimo individuato ai fini del  pensionamento  anticipato
per  ciascuna compagnia portuale, precedenza alle istanze presentate,
nei termini previsti entro il 31  dicembre  1990,  dai  lavoratori  e
dipendenti  in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1,
della citata legge n. 58/90;
  Sentiti  gli  enti  portuali,  le  compagnie  e  i gruppi portuali,
nonche'  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali   a
carattere  nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze
degli utenti portuali;
  Visti   i   programmi   formulati  dalle  autorita'  preposte  alla
disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;
                               Decreta:
  Le  tabelle  A  e B allegate al decreto interministeriale datato 10
febbraio 1990, di cui alle premesse,  sono  modificate  in  relazione
alle  esigenze  specifiche  dei porti sulla base dei criteri indicati
nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990.
  Il  presente  decreto integra il precedente datato 10 febbraio 1990
ed ha vigore anche per il primo trimestre dell'anno 1991 ai  sensi  e
per gli effetti della legge n. 58/90.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1990
 
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
 
         p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                GRIPPO
 
                      p. Il Ministro del tesoro
                                 FOTI