IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 58/90 sopracitata, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale datato 10 febbraio 1990 con il quale sono stati determinati per l'anno 1990 la dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze, nonche' il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Considerate le esigenze evidenziatesi nel corso del corrente anno nelle singole realta' portuali a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 58/90; Ritenuta la necessita' di procedere ad una rideterminazione della dotazione organica, nonche' delle eccedenze e del collocamento fuori produzione dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per l'anno 1990, tenuti sempre presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di considerare il presente decreto valido anche per primo trimestre dell'anno 1991 ai sensi e per gli effetti di cui alla citata legge n. 58/90 dando, nell'ambito del limite massimo individuato ai fini del pensionamento anticipato per ciascuna compagnia portuale, precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il 31 dicembre 1990, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, della citata legge n. 58/90; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Visti i programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Decreta: Le tabelle A e B allegate al decreto interministeriale datato 10 febbraio 1990, di cui alle premesse, sono modificate in relazione alle esigenze specifiche dei porti sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990. Il presente decreto integra il precedente datato 10 febbraio 1990 ed ha vigore anche per il primo trimestre dell'anno 1991 ai sensi e per gli effetti della legge n. 58/90. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1990 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GRIPPO p. Il Ministro del tesoro FOTI