IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 239 a 245 sono eliminati e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione
successiva,    relativa    al    riordinamento    della   scuola   di
specializzazione in neurochirurgia.
             Scuola di specializzazione in neurochirurgia
  Art.   248.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
neurochirurgia presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  i  laureati in medicina e
chirurgia    all'esercizio     professionale     specialistico     di
neurochirurgia.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.
  Art. 249. - La scuola ha la durata di cinque anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un totale di venticinque
specializzandi.
  Art. 250. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  251.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  252.  -  La  scuola  comprende  sei  aree  di  insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) neurobiologia;
    b) diagnostica clinica;
    c) diagnostica strumentale;
    d) tecnica operatoria;
    e) chirurgia speciale;
    f) anestesia e rianimazione.
  Art.  253.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Neurobiologia:
   neuroanatomia;
   neurofisiologia;
   neuropatologia.
   b) Diagnostica clinica:
   semeiotica e clinica neurologica;
   elementi di psichiatria;
   neuro-oftalmologia;
   neuro-otoiatria;
   neurochirurgia.
   c) Diagnostica strumentale:
   neurofisiologia clinica;
   neuroradiologia.
   d) Tecnica operatoria:
   tecnica operatoria.
   e) Chirurgia speciale:
   neurochirurgia funzionale e stereotassica;
   neurotraumatologia;
   chirurgia del sistema nervoso periferico;
   neurochirurgia infantile.
   f) Anestesia e rianimazione:
   neuroanestesia e rianimazione.
  Art. 254. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
 1› Anno:
   Neurobiologia (ore 150):
    neuroanatomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  75
    neurofisiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   75
   Diagnostica clinica (ore 250):
    semeiotica e clinica neurologica   . . . . . . . . . . .   "   75
    elementi di psichiatria  . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    neurochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  150
  Monte ore elettivo: ore 400.
 2› Anno:
   Diagnostica clinica (ore 300):
    neuro-oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  75
    neuro-otoiatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   75
    neurochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  150
   Diagnostica strumentale (ore 100):
    neurofisiologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 3› Anno:
   Neurobiologia (ore 75):
    neuropatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  75
   Diagnostica clinica (ore 125):
    neurochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  125
   Diagnostica strumentale (ore 100):
    neuroradiologia I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   Anestesia e rianimazione (ore 100):
    neuroanestesia e rianimazione  . . . . . . . . . . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 4› Anno:
   Diagnostica clinica (ore 75):
    neurochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  75
   Diagnostica strumentale (ore 75):
    neuroradiologia II   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   75
   Tecnica operatoria (ore 100):
    tecnica operatoria I   . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   Chirurgia speciale (ore 150):
    neurotraumatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   75
    chirurgia del sistema nervoso periferico   . . . . . . .   "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
  5› Anno:
   Diagnostica clinica (ore 100):
    neurochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   Tecnica operatoria (ore 100):
    tecnica operatoria II  . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   Chirurgia speciale (ore 200):
    neurochirurgia funzionale e stereotassica  . . . . . . .   "  100
    neurochirurgia infantile   . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  255.  -  Durante  i  cinque  anni  di  corso  e' richiesta la
frequenza  negli  istituti  afferenti  al  dipartimento  di   scienze
neurologiche.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 28 giugno 1990
                                                Il rettore: CASSARINO