IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 239 a 245 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 248. - E' istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Universita' degli studi di Verona. La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia. Art. 249. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi. Art. 250. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 251. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 252. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) neurobiologia; b) diagnostica clinica; c) diagnostica strumentale; d) tecnica operatoria; e) chirurgia speciale; f) anestesia e rianimazione. Art. 253. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Neurobiologia: neuroanatomia; neurofisiologia; neuropatologia. b) Diagnostica clinica: semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurochirurgia. c) Diagnostica strumentale: neurofisiologia clinica; neuroradiologia. d) Tecnica operatoria: tecnica operatoria. e) Chirurgia speciale: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurotraumatologia; chirurgia del sistema nervoso periferico; neurochirurgia infantile. f) Anestesia e rianimazione: neuroanestesia e rianimazione. Art. 254. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Neurobiologia (ore 150): neuroanatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 neurofisiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Diagnostica clinica (ore 250): semeiotica e clinica neurologica . . . . . . . . . . . " 75 elementi di psichiatria . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Diagnostica clinica (ore 300): neuro-oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 neuro-otoiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 Diagnostica strumentale (ore 100): neurofisiologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Neurobiologia (ore 75): neuropatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 Diagnostica clinica (ore 125): neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 125 Diagnostica strumentale (ore 100): neuroradiologia I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Anestesia e rianimazione (ore 100): neuroanestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Diagnostica clinica (ore 75): neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 75 Diagnostica strumentale (ore 75): neuroradiologia II . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 Tecnica operatoria (ore 100): tecnica operatoria I . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Chirurgia speciale (ore 150): neurotraumatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75 chirurgia del sistema nervoso periferico . . . . . . . " 75 Monte ore elettivo: ore 400. 5 Anno: Diagnostica clinica (ore 100): neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Tecnica operatoria (ore 100): tecnica operatoria II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Chirurgia speciale (ore 200): neurochirurgia funzionale e stereotassica . . . . . . . " 100 neurochirurgia infantile . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 255. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza negli istituti afferenti al dipartimento di scienze neurologiche. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 28 giugno 1990 Il rettore: CASSARINO