IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 203 a 209 sono eliminati e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione
successiva,    relativi    al    riordinamento    della   scuola   di
specializzazione in medicina del lavoro.
          Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
  Art.  207. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina
del lavoro presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola  ha  lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel
campo  della  medicina  del  lavoro  e  di  fornire   le   competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del
lavoro.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.
  Art. 208. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.
  Art. 209. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  210.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  211.  -  La  scuola comprende sette aree di insegnamento e di
tirocinio professionale:
    a) igiene del lavoro;
    b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
    c) tossicologia professionale;
    d) medicina preventiva dei lavoratori;
    e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
    f) epidemiologia occupazionale;
    g) medicina legale e delle assicurazioni.
  Art.  212.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Igiene del lavoro:
   igiene del lavoro;
   tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.
   b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
   fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   c) Tossicologia professionale:
   tossicologia industriale;
   patologia clinica e monitoraggio biologico;
   radiobiologia e radioprotezione.
   d) Medicina preventiva dei lavoratori:
   psicologia del lavoro;
   organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
   prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.
   e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
   medicina del lavoro;
   dermatologia allergologica e professionale;
   medicina d'urgenza;
   chirurgia d'urgenza.
  f) Epidemiologia occupazionale:
   epidemiologia delle malattie da lavoro.
  g) Medicina legale e delle assicurazioni:
   medicina legale e delle assicurazioni.
 Art.  213. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito  ripartite)  ed
in  una  attivita'  didattica  elettiva, prevalentemente di carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Igiene del lavoro (ore 175):
    igiene del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  75
    tecniche di laboratorio e monitoraggio
 ambientale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia   . . . . . . . . . .   "   75
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    statistica medica e biometria  . . . . . . . . . . . . .   "   50
   Tossicologia professionale (ore 100):
    patologia clinica e monitoraggio
 biologico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Igiene del lavoro (ore 100):
    igiene del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia   . . . . . . . . . .   "   50
   Patologia, clinica e riabilitazione
 delle malattie da lavoro (ore 100):
    medicina del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):
    psicologia del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
   Tossicologia professionale (ore 100):
    tossicologia industriale   . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione
 delle malattie da lavoro (ore 200):
    medicina del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 150
    dermatologia allergologica e professionale   . . . . . .   "   50
   Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):
    prevenzione degli infortuni e
 delle malattie del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    epidemiologia delle malattie
 da lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
   Tossicologia professionale (ore 50):
    radiobiologia e radioprotezione  . . . . . . . . . . . .   "   50
  Monte ore elettivo: ore 400.
  4› Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione
 delle malattie da lavoro (ore 200):
    medicina del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 120
    medicina d'urgenza   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   40
    chirurgia d'urgenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   40
   Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):
    prevenzione degli infortuni e delle
 malattie del lavoro   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
    organizzazione dei servizi di
 medicina e igiene del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
   Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):
    medicina legale e delle assicurazioni  . . . . . . . . .   "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  214.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza  nei  seguenti   reparti/divisioni/ambulatori/   laboratori
annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:
   reparto di medicina del lavoro;
   ambulatorio dell'istituto di medicina del lavoro;
   laboratorio dell'istituto di medicina del lavoro.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 28 giugno 1990
                                                Il rettore: CASSARINO