IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 98 a 104 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale. Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale Art. 99. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Universita' degli studi di Verona. La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilita' operative. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale. Art. 100. - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 101. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 102. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 103. - La scuola comprende sette aree di insegnamento e di tirocinio professionale: a) morfologia normale e patologica; b) odontoiatria; c) chirurgia; d) otorinolaringoiatria; e) anestesiologia e farmacologia; f) maxillo-facciale; g) radiologia. Art. 104. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Morfologia normale e patologica: organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale; embriologia; anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale; diagnostica isto-citopatologica dei tumori. b) Odontoiatria: gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale; ortognatodonzia e cefalometria; patologia speciale odontostomatologica; chirurgia orale. c) Chirurgia: anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale; nozioni generali di tecnica operatoria I; nozioni generali di tecnica operatoria II; elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia; elementi di neurochirurgia. d) Otorinolaringoiatria: elementi di otorinolaringoiatria. e) Anestesiologia e farmacologia: anestesiologia e rianimazione; nozioni di farmacologia e farmacoterapia. f) Maxillo-facciale: patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I; patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II; patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; patologia orbitaria; terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.; terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale; terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia; chirurgia ortopedica dei mascellari; chirurgia oncologica maxillo-facciale; traumatologia maxillo-facciale. g) Radiologia: radiodiagnostica maxillo-facciale; radioterapia. Art. 105. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Morfologia normale e patologica (ore 70): organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 embriologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Odontoiatria (ore 120): gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale . . . . . . . " 60 ortognatodonzia e cefalometria . . . . . . . . . . . . " 60 Chirurgia (ore 160): anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 nozioni generali di tecnica operatoria I . . . . . . . " 80 Otorinolaringoiatria (ore 50): elementi di otorinolaringoiatria . . . . . . . . . . . " 50 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Morfologia normale e patologica (ore 60): anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 Odontoiatria (ore 60): patologia speciale odontostomatologica . . . . . . . . " 60 Chirurgia (ore 90): nozioni generali di tecnica operatoria II . . . . . . . " 90 Anestesiologia e farmacologia (ore 110): anestesiologia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . " 70 nozioni di farmacologia e farmacoterapia . . . . . . . " 40 Maxillo-facciale (ore 80): patologia speciale chirurgica maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Morfologia normale e patologica (ore 80): diagnostica isto-citopatologica dei tumori . . . . . . ore 80 Maxillo-facciale (ore 260): patologia speciale chirurgica maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 patologia orbitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 Radiologia (ore 60): radiodiagnostica maxillo-facciale . . . . . . . . . . . " 60 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Odontoiatria (ore 80): chirurgia orale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 Chirurgia (ore 100): elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Maxillo-facciale (ore 160): terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Radiologia (ore 60): radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 Monte ore elettivo: ore 400. 5 Anno: Maxillo-facciale (ore 340): terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 chirurgia ortopedica dei mascellari . . . . . . . . . . " 70 chirurgia oncologica maxillo-facciale . . . . . . . . . " 100 traumatologia maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . " 70 Chirurgia (ore 60): elementi di neurochirurgia . . . . . . . . . . . . . . " 60 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 106. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: protesi oro-maxillo-facciale, odontostomatologia, ortognatodonzia, chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia, cefalometria, gipsometria, fotometria, kinesiografia ed elettromiografia stomatognatica, traumatologia facciale, chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 28 giugno 1990 Il rettore: CASSARINO