IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 settembre
1983, n. 766, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della  presente modifica
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 260 a 266 sono eliminati e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione
successiva,    relativi    al    riordinamento    della   scuola   di
specializzazione in odontostomatologia.
           Scuola di specializzazione in odontostomatologia
  Art.   264.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
odontostomatologia presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una  profonda  e completa
preparazione  specialistica   nei   diversi   campi   di   competenza
dell'odontoiatria   e   della   stomatologia  ed  e'  finalizzata  al
conseguimento, successivamente alla laurea in medicina  e  chirurgia,
di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione
della qualifica di specialista.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.
  Art. 265. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per   ciascun   anno   di   corso,  per  un  totale  di  ventiquattro
specializzandi.
  Art. 266. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  267.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  268.  - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e di
tirocinio professionale:
    a) area medica;
    b) area chirurgica;
    c) area stomatologica;
    d) area specialistica odontoiatrica.
  Art.  269.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
  a) Area medica:
   farmacologia;
   anestesiologia e rianimazione;
   dermatologia;
   medicina legale;
   embriologia.
  b) Area chirurgica:
   chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
   clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche
operative.
  c) Area stomatologica:
   odontostomatologia preventiva;
   patologia oro-maxillo-facciale;
   radiologia odontostomatologica;
   paradontologia;
   clinica odontostomatologica.
  d) Area specialistica odontoiatrica:
   materiali dentali;
   odontotecnica;
   odontoiatria infantile;
   endodonzia;
   clinica protesica;
   ortognatodonzia;
   odontoiatria conservativa.
  Art. 270. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
  1› Anno:
   Area medica (ore 70):
    farmacologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
    anestesiologia e rianimazione  . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    dermatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
    embriologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
   Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche
    di anestesia locale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Area stomatologica (ore 80):
    patologia oro-maxillo-facciale   . . . . . . . . . . . . .  "  50
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
   Area specialistica odontoiatria (ore 200):
    materiali dentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    odontotecnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche
 di anestesia locale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
   Area stomatologica (ore 100):
    odontostomatologia preventiva  . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    radiologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . . .  "  30
    paradontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    odontoiatria infantile . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  70
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  80
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Area medica (ore 20):
    medicina legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
   Area chirurgica (ore 30):
    clinica chirurgica maxillo-facciale
 e tecniche operative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
   Area stomatologica (ore 100):
    paradontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . .  "  70
   Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    endodonzia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  271.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   odontoiatria  conservativa,  odontoiatria  infantile,  endodonzia,
protesi,   ortognatodonzia,    paradontologia,    chirurgia    orale,
estrazioni, degenze, radiologia odontostomatologica.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di formazione  professionale.
Il  consiglio  della  scuola  ripartisce  annualmente  il  monte  ore
elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 28 giugno 1990
                                                Il rettore: CASSARINO