IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente nazionale per  l'energia  elettrica  e  trasferimento  allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n. 36, contenente norme  relative  ai  trasferimenti  all'ENEL  delle
imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n. 138, contenente norme relative agli  indennizzi  da  corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista  la  domanda in data 24 giugno 1963 con la quale il comune di
Monti (Sassari) ha chiesto all'ENEL - Ente  nazionale  per  l'energia
elettrica,  ai  sensi  dell'art.  4,  n. 5, della sopracitata legge 6
dicembre 1962, n. 1643, la continuazione della gestione di  esercizio
attivita' elettriche iniziata il 10 ottobre 1949;
  Vista la domanda in data 20 luglio 1990 con la quale il sindaco del
comune predetto, in esecuzione della deliberazione consiliare  n.  74
del  25 giugno 1990, ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio
servizio elettrico, rinunciando alla concessione di cui alla suddetta
domanda in data 24 giugno 1963;
  Considerato   che   la   rinuncia   alla  concessione  comporta  il
trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente
pubblico  con  sede  in  Roma,  del  servizio  comunale di erogazione
dell'energia elettrica;
  Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di
erogazione dell'energia elettrica rientra tra le  imprese  menzionate
dall'art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1963, n. 36;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati
al servizio  di  erogazione  dell'energia  elettrica  esercitato  dal
comune di Monti (Sassari).
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti i complessi dei beni organizzati  di  cui  al  precedente
comma,  nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  gli accessori, le
pertinenze  e  tutto  cio'  che  sia  attinente  all'esercizio  delle
menzionate attivita' cui essi sono destinati.