IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  da  91 a 97 sono eliminati e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione
successiva,    relativi    al    riordinamento    della   scuola   di
specializzazione in chirurgia generale.
           Scuola di specializzazione in chirurgia generale
  Art.  91. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia
generale presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola  ha lo scopo di preparare personale medico specializzato
nel campo della chirurgia generale.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.
  Art. 92. - La scuola ha la durata di cinque anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.
  Art.  93. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  94.  -  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del
diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art. 95. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio
professionale:
    a) propedeutica generale;
    b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
    c) tecnica operatoria;
    d) fisiopatologia speciale;
    e) chirurgia generale;
    f) chirurgia speciale.
  Art.  96.  -  Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
  a) Propedeutica generale:
   fisiopatologia generale;
   informatica;
   medicina legale;
   chirurgia sperimentale e microchirurgia.
  b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
   patologia clinica;
   anatomia patologica;
   radiologia;
   semeiotica strumentale.
  c) Tecnica operatoria:
   anatomia chirurgica;
   tecniche operatorie;
   chirurgia endoscopica.
  d) Fisiopatologia speciale:
   anestesia e rianimazione;
   trattamento pre e post-operatorio;
   fisiopatologia chirurgica.
  e) Chirurgia generale:
   chirurgia generale;
   chirurgia pediatrica;
   chirurgia d'urgenza;
   chirurgia oncologica;
   chirurgia geriatrica.
  f) Chirurgia speciale:
   ortopedia e traumatologia;
   neurochirurgia;
   chirurgia ginecologica;
   chirurgia toracica;
   chirurgia cardiovascolare;
   endocrinochirurgia;
   chirurgia urologica;
   chirurgia plastica e riparativa.
  Art.  97. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
  1› Anno:
   Propedeutica generale (ore 100):
    fisiopatologia generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30
    informatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    chirurgia sperimentale e microchirurgia  . . . . . . . . .  "  40
   Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
    patologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Tecnica operatoria (ore 100):
    anatomia chirurgica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
   Fisiopatologia speciale (ore 50):
    anestesia e rianimazione   . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Chirurgia generale (ore 100): chirurgia generale  . . . . .  " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
    anatomia patologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
    semeiotica strumentale   . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Tecnica operatoria (ore 100):
    anatomia chirurgica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
   Fisiopatologia speciale (ore 100):
    trattamento pre e post-operatorio  . . . . . . . . . . . .  "  50
    fisiopatologia chirurgica  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Chirurgia generale (ore 100):
    chirurgia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3› Anno:
   Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
    anatomia patologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
    radiologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    semeiotica strumentale   . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Tecnica operatoria (ore 100):
    tecniche operatorie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
   Chirurgia generale (ore 150):
    chirurgia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 150
   Chirurgia speciale (ore 50):
    endocrinochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
  Monte ore elettivo: ore 400.
   4› Anno:
   Tecnica operatoria (ore 80):
    tecniche operatorie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80
   Chirurgia generale (ore 170):
    chirurgia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
    chirurgia pediatrica   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  45
    chirurgia geriatrica   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  25
   Chirurgia speciale (ore 150):
    ortopedia e traumatologia  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    neurochirurgia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    chirurgia ginecologica   . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    chirurgia urologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
  Monte ore elettivo: ore 400.
  5› Anno:
   Propedeutica generale (ore 20):
    medicina legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
   Tecnica operatoria (ore 100):
    tecniche operatorie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  80
    chirurgia endoscopica  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
   Chirurgia generale (ore 180):
    chirurgia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    chirurgia d'urgenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  80
    chirurgia oncologica   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Chirurgia speciale (ore 100):
    chirurgia toracica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    chirurgia cardiovascolare  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    chirurgia plastica e riparativa  . . . . . . . . . . . . .  "  20
  Monte ore elettivo: ore 400.
  art. 98. - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza
nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori,  nei
servizi  specialistici,  nei  laboratori  di chirurgia sperimentale e
nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare un
adeguato periodo di esperienza  e  di  formazione  professionale.  Il
consiglio  della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 28 giugno 1990
                                                Il rettore: CASSARINO