Al secondo comma dell'art. 5 della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino", riportato alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: "... devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale di 11,5.", si legga: "... devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5.". Al successivo art. 6, primo comma, riportato alla stessa pagina, medesima colonna, dove e' scritto: "titolo alcolometrico volumico totale: 12;", si legga: "titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12;". Al secondo comma dell'art. 7, dove e' scritto: "..., purche' non abbiano significato laudativo e non siano da trarre in inganno l'acquirente,...", si legga: "..., purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente,...".