Al  secondo  comma  dell'art.  5  della  proposta  di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Rosso di Montalcino", riportato alla pag. 14, seconda colonna, della
sopra indicata Gazzetta  Ufficiale,  dove  e'  scritto:  "...  devono
assicurare  al  vino  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale di
11,5.",  si  legga:  "...  devono  assicurare  al  vino   un   titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5.".
   Al  successivo  art. 6, primo comma, riportato alla stessa pagina,
medesima colonna, dove e'  scritto:  "titolo  alcolometrico  volumico
totale: 12;", si legga: "titolo alcolometrico volumico minimo totale:
12;".
   Al  secondo  comma dell'art. 7, dove e' scritto: "..., purche' non
abbiano significato laudativo  e  non  siano  da  trarre  in  inganno
l'acquirente,...",  si  legga:  "..., purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente,...".